Sentenza del 03/01/2019 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
CATASTO - ACCERTAMENTO CATASTALE - procedura DOCFA - rettifica del classamento - obbligo di motivazione - elementi di fatto indicati dal contribuente nella DOCFA e non contestati dall'Ufficio - indicazione dei dati oggettivi e della classe - insufficienza - prova delle specifiche caratteristiche dell'immobile che giustificano la rettifica - necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato l'avviso di rettifica catastale emesso dopo la procedura DOCFA, con cui l'Ufficio aveva modificato il classamento da A/2, classe 6, 8,5 vani e rendita di 2.502,23 euro, a A/1, classe 3, 8,5 vani e rendita di 2.897,32 euro. Hanno contestato principalmente la carenza di motivazione dell'atto, sostenendo che l'Ufficio si fosse limitato a indicare consistenza, categoria e classe senza spiegare le specifiche caratteristiche dell'immobile idonee a giustificare la categoria signorile A/1. Nel merito hanno evidenziato la minore superficie effettivamente utilizzabile, il deterioramento dell'edificio e della zona, l'assenza di elementi di pregio e la presenza di immobili vicini classificati in A/2 o A/3.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, ma la decisione è stata riformata in appello. Il giudice ha ritenuto insufficiente la motivazione dell'avviso, poiché la mera indicazione della consistenza, della categoria e della classe non superava le indicazioni più dettagliate contenute nella DOCFA. L'Ufficio non aveva dimostrato le specifiche caratteristiche dell'immobile che giustificassero il passaggio alla categoria A/1. Il sopralluogo effettuato durante il giudizio è stato considerato tardivo e comunque non svolto in contraddittorio. L'appello è stato quindi accolto, con annullamento dell'avviso di rettifica e compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 12497/2016
In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati; in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate.
Nella procedura DOCFA una motivazione sintetica può essere sufficiente soltanto quando l'Ufficio non contesta gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente e modifica la rendita sulla base di una diversa valutazione tecnica. Se invece l'Ufficio disattende o modifica i dati e le caratteristiche indicate nella DOCFA, deve spiegare in modo puntuale le differenze e le ragioni della rettifica, così da consentire la difesa del contribuente e delimitare l'oggetto del contenzioso.
Massime di principio
- La procedura DOCFA non esonera automaticamente l'Amministrazione dall'obbligo di motivare l'avviso di classamento.
- La semplice indicazione della nuova categoria, classe e consistenza può essere insufficiente quando l'Ufficio contesta le caratteristiche dell'immobile descritte dal contribuente.
- In caso di passaggio a una categoria catastale di maggior pregio, l'Amministrazione deve indicare le specifiche caratteristiche intrinseche ed estrinseche che giustificano la rettifica.
- Il contribuente può contestare il classamento producendo elementi sulla superficie effettiva, sullo stato manutentivo, sulle caratteristiche dell'edificio e della zona e sulla classificazione di immobili comparabili.
- Gli accertamenti o sopralluoghi effettuati solo durante il giudizio non possono normalmente sanare una motivazione carente dell'atto originario, soprattutto se non svolti in contraddittorio.
- La motivazione dell'avviso deve essere valutata in relazione al contenuto della DOCFA: più dettagliata e articolata è la dichiarazione del contribuente, più puntuale deve essere la risposta dell'Ufficio.
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