Sentenza del 03/01/2019 n. 1 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - redditometro - presunzione legale - non è tale - prova contraria - ipotesi previste dalla legge - tassatività - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento fondato sul redditometro, sostenendo che i beni-indice considerati dall'Amministrazione non erano a lui ascrivibili, poiché di proprietà del coniuge, e che i costi effettivamente sostenuti per il loro mantenimento erano documentati da ricevute. La questione riguardava inoltre la natura della presunzione redditometrica e la possibilità di fornire prova contraria attraverso elementi non limitati alle sole ipotesi tipizzate dalla legge.
La decisione
La pretesa fondata sulle presunzioni redditometriche non è stata ritenuta applicabile quando il contribuente dimostra che la proprietà dei beni-indice appartiene al coniuge e documenta l'effettiva entità delle spese di mantenimento. La presunzione non è stata considerata una presunzione legale assoluta né soggetta a un elenco tassativo di prove contrarie: il contribuente può fornire ogni elemento idoneo a dimostrare l'inesistenza o la diversa imputazione del reddito presunto.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico e del redditometro
Le spese e i beni-indice possono essere utilizzati per ricostruire sinteticamente il reddito, ma l'accertamento è contestabile quando il contribuente dimostra che i beni non sono a lui riferibili o che le spese effettive sono inferiori a quelle presunte.
Norme sulle presunzioni tributarie
La presunzione redditometrica non opera in modo automatico e assoluto. La prova contraria non è limitata alle sole ipotesi espressamente previste dalla legge, purché sia concreta, documentata e idonea a superare la ricostruzione dell'Amministrazione.
Massime di principio
- In un accertamento da redditometro, il contribuente può contestare l'imputazione dei beni-indice dimostrando con documenti che essi appartengono al coniuge o a un altro soggetto.
- È utile produrre ricevute, fatture, estratti conto e altra documentazione idonea a provare l'entità effettiva delle spese sostenute, soprattutto quando questa è inferiore a quella stimata dall'Amministrazione.
- La prova contraria non deve necessariamente rientrare in un elenco tassativo: qualsiasi elemento serio, specifico e documentato può essere valutato per dimostrare l'inesistenza o la diversa imputazione del reddito presunto.
- La mera intestazione formale può non essere sufficiente: occorre chiarire chi sostiene realmente i costi e a chi siano effettivamente riferibili i beni e le spese considerate nell'accertamento.
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