Sentenza del 03/01/2019 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
CATASTO - ACCERTAMENTO CATASTALE - procedura DOCFA - rettifica del classamento - obbligo di motivazione - indicazione dei dati oggettivi e della classe - assolvimento - sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'avviso di accertamento emesso a seguito di una procedura DOCFA presentata per ristrutturazione e diversa distribuzione degli spazi interni. L'Ufficio aveva rettificato il classamento dell'immobile da categoria A/2, classe 7, consistenza di 14 vani, a categoria A/1, classe 5, consistenza di 15,5 vani. Le contribuenti lamentavano, da un lato, l'insufficiente motivazione dell'avviso e, dall'altro, contestavano nel merito la classificazione come abitazione signorile, evidenziando il degrado dell'edificio, l'assenza di finiture e impianti di pregio, la mancanza di parcheggi e di visuali rilevanti e la prevalenza, nello stesso fabbricato, di immobili classificati A/2 e A/3.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la decisione favorevole alle contribuenti. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, poiché nella procedura DOCFA il contribuente conosce o può facilmente conoscere i dati oggettivi dell'immobile e confrontarli con quelli indicati nella propria dichiarazione. Nel merito, ha considerato compatibile con la categoria A/1 la superficie di circa 313 metri quadrati, la presenza di quattro bagni, cinque camere ampie, una camera con bagno, un salone di 67 metri quadrati, il doppio ingresso, l'area pertinenziale e la collocazione in una zona verde prossima al parco di Villa Croce. Ha inoltre rilevato la presenza, nello stesso fabbricato, di altri immobili classificati A/1. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2 del D.L. n. 16/1993
Richiamato quale base normativa della procedura di attribuzione della rendita catastale nell'ambito della procedura DOCFA.
D.M. n. 701/1994
Disciplina la procedura DOCFA, attraverso la quale il proprietario propone l'aggiornamento dei dati catastali e il classamento dell'immobile, lasciando all'Ufficio la verifica e l'eventuale rettifica.
Cass. n. 2268/2014; Cass. n. 16824/2006; Cass. n. 23237/2014
Stabiliscono che, nel classamento derivante da DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi rilevati e della classe attribuita, senza necessità di riprodurre o allegare integralmente la stima dell'Ufficio, poiché il contribuente ha partecipato al procedimento e può comprendere le ragioni della classificazione.
Cass. n. 22313/2010; Cass. n. 21505/2010
Confermano che la motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere gli elementi catastali posti a fondamento dell'atto e di predisporre un'idonea difesa.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, l'avviso di rettifica del classamento non deve necessariamente contenere una motivazione analitica o una perizia completa: è normalmente sufficiente indicare i dati oggettivi dell'immobile e la classe attribuita, se il contribuente può confrontarli con quelli dichiarati.
- La partecipazione del contribuente alla procedura DOCFA riduce gli obblighi motivazionali dell'Ufficio, perché si presume che il proprietario conosca le caratteristiche dell'immobile e possa comprendere le ragioni della rettifica.
- La contestazione della categoria A/1 deve essere sostenuta da elementi concreti relativi alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, quali dimensioni, distribuzione interna, numero e ampiezza dei locali, finiture, impianti, pertinenze, ingressi, ubicazione e contesto edilizio.
- La presenza di altri immobili classificati A/1 nello stesso fabbricato può costituire un elemento indiziario favorevole alla legittimità del classamento, anche se non è da sola decisiva.
- Per contestare efficacemente il classamento occorre dimostrare non solo eventuali carenze dell'edificio nel suo complesso, ma anche che le caratteristiche specifiche dell'unità immobiliare non raggiungono il livello qualitativo richiesto per la categoria attribuita.
- L'esito riguarda una valutazione concreta delle caratteristiche dell'immobile: in casi analoghi, la decisione dipende dal confronto tra i dati dichiarati nel DOCFA, quelli rilevati dall'Ufficio e gli elementi probatori prodotti dal contribuente.
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