Sentenza del 03/01/2019 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione imputatogli in conseguenza dell'accertamento svolto nei confronti della società partecipata per l'anno d'imposta 2002. Contestava: l'assenza di prova dell'effettiva distribuzione degli utili extracontabili; l'erronea inclusione, nell'imponibile societario, anche di redditi già dichiarati; e la mancata applicazione della percentuale di imponibilità del 40% prevista per i dividendi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente decisione, ha rigettato integralmente l'appello del contribuente. Ha ritenuto legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci delle società a ristretta base partecipativa, salva la possibilità per il contribuente di dimostrare che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti. Ha inoltre dichiarato inammissibile la contestazione relativa alla quantificazione del reddito societario, poiché il reddito del socio consegue a quello definitivamente accertato in capo alla società, e ha escluso l'applicabilità del limite del 40%, introdotto soltanto dal 2004. Il contribuente è stato condannato alle spese, liquidate in 3.000 euro per il giudizio di appello e 3.000 euro per il giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992
La modifica decorrente dal 10 gennaio 2016 ha inciso sul regime della sospensione nel processo tributario.
La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non opera più automaticamente quando il giudizio pregiudicante è pendente in appello; in tali casi può trovare applicazione soltanto la sospensione facoltativa prevista dall'art. 337, comma 2, c.p.c., salvo specifiche disposizioni che impongano l'attesa del giudicato.
Art. 295 c.p.c.
Sospensione necessaria del processo.
Nel caso esaminato non è stata ritenuta applicabile per sospendere il giudizio del socio in attesa della definizione del giudizio relativo alla società.
Art. 337, comma 2, c.p.c.
Il giudice ha facoltà di sospendere il processo quando una parte invochi l'autorità di una sentenza non ancora definitiva.
La sospensione è facoltativa e richiede una valutazione concreta del giudice; nel caso specifico è stata esclusa perché l'accertamento societario era già stato confermato sia in primo grado sia in appello.
Art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986
Il limite del 40% richiamato dal contribuente è stato introdotto soltanto a decorrere dall'anno 2004.
La percentuale di imponibilità dei dividendi prevista dalla modifica normativa non può essere applicata retroattivamente all'anno d'imposta 2002.
Principio giurisprudenziale sulla ristretta base partecipativa
Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, salva la prova che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti.
La ristrettezza della compagine sociale consente di presumere la distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, ma la presunzione è superabile mediante prova concreta della mancata distribuzione.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con pochi soci, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società può far presumere la loro distribuzione ai soci, anche senza prova documentale diretta dell'incasso individuale.
- Il socio può contrastare la presunzione dimostrando con elementi specifici che gli utili sono stati accantonati, reinvestiti nella società o comunque non distribuiti.
- La contestazione del socio non può normalmente trasformarsi in una nuova impugnazione della quantificazione del reddito societario quando tale accertamento costituisce il presupposto del reddito di partecipazione.
- La sospensione del giudizio del socio in attesa di quello della società non è automatica quando il giudizio societario è pendente in appello; il giudice può concederla soltanto in via facoltativa e secondo una valutazione discrezionale.
- Le regole di imponibilità dei dividendi introdotte da riforme successive non possono essere applicate a periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore.
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