Cassazione Penale, Ordinanza n. 33284/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità per il reato contestato e alla pena, già rideterminata in senso più favorevole rispetto al primo grado.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, pur riducendo la pena per effetto del bilanciamento delle attenuanti generiche sulle aggravanti, aveva confermato la responsabilità per lesioni personali stradali. I motivi dedotti riguardavano: la violazione dell'art. 590-bis, comma 7, c.p., con vizio di motivazione sulla ritenuta insussistenza dell'attenuante e sulla valutazione della testimonianza di un teste; la violazione dell'art. 62 n. 6 c.p. con analogo vizio motivazionale e omessa o erronea valutazione della deposizione di un altro teste; la violazione dell'art. 62-bis c.p. e dell'art. 133 c.p. quanto al giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, alla determinazione della pena sopra il minimo edittale e all'aumento per la continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché riproduttive di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre ribadito che il trattamento sanzionatorio è sindacabile solo se arbitrario o manifestamente illogico, evenienza non ravvisata nel caso concreto.
Norme richiamate
norma incriminatrice per le lesioni personali stradali; nel caso la responsabilità è stata confermata anche in appello.
richiamato dal ricorrente per contestare la mancata riconoscibilità dell'attenuante, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate.
invocato per sostenere un'attenuante comune, ma la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata specificamente con la motivazione di merito.
richiamato in relazione alle attenuanti generiche e al giudizio di prevalenza sulle aggravanti; la Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione di merito se non arbitraria o manifestamente illogica.
norma sulla commisurazione della pena; la Corte ha ribadito che la determinazione del trattamento sanzionatorio è discrezionale e non è sindacabile in cassazione salvo illogicità manifesta o arbitrarietà.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito, senza un confronto specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La valutazione delle prove testimoniali è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione effettivo e specificamente dedotto; non basta contrapporre una lettura alternativa del compendio probatorio.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non è frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- Le doglianze sull'applicazione delle attenuanti e sul bilanciamento con le aggravanti devono indicare puntualmente l'errore logico o giuridico commesso dal giudice di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33212/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33213/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33214/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33216/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33218/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33219/2025 del 08/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →