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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32875/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia originava da una lite in materia di pubblico impiego, avente ad oggetto la remunerazione di perizie di stima svolte nell'ambito del rapporto con l'ente previdenziale. Il dipendente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva deciso nel merito della controversia. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno però depositato istanza congiunta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, allegando un accordo di conciliazione che regolava anche le spese di lite, mantenendo ferme le decisioni dei giudici di merito e prevedendo la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di impugnazione, poiché ha preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. In conseguenza di ciò, ha compensato le spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, rilevando che tale meccanismo non opera quando il processo si chiude con cessazione della materia del contendere, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con la cessazione della materia del contendere, poiché il meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di rigetto dell'impugnazione, inammissibilità o improcedibilità del ricorso

  • Cass. S.U. n. 8980/2018

    l'accordo sopravvenuto tra le parti che definisce la lite e il rapporto sottostante fa venir meno il bisogno di tutela giurisdizionale e sostituisce la disciplina previgente, incidendo anche sulle statuizioni del merito

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti depositano un accordo conciliativo che definisce integralmente la lite, la Corte può dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
  • L'accordo sopravvenuto che regola il rapporto controverso e le spese processuali sostituisce la disciplina precedente e determina il venir meno dell'interesse alla decisione giudiziale sul merito.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la caducazione delle pronunce dei gradi precedenti, ma non integra un rigetto o una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso ai fini del raddoppio del contributo unificato.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 presuppone la definizione del giudizio di cassazione con esito sostanzialmente sfavorevole al ricorrente sul ricorso, non la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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