Cassazione Penale, Ordinanza n. 06662/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, perché la doglianza non integrava un vero errore di fatto percettivo, ma richiedeva una rivalutazione del materiale probatorio incompatibile con il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. contro una sentenza della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione del 21 gennaio 2025. Secondo il ricorso, la decisione impugnata avrebbe erroneamente valutato la condotta tenuta in un episodio estorsivo, attribuendo al ricorrente un ruolo concorsuale senza considerare la sua asserita inconsapevolezza delle finalità intimidatorie perseguite dal coimputato. La Corte di cassazione, esaminando l'istanza, ha rilevato che il ricorso straordinario è utilizzabile solo per sviste o errori percettivi della Corte nella lettura degli atti e non per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio. Ha inoltre evidenziato che, nella sentenza impugnata, era già stato espressamente affermato che la consapevolezza del ricorrente risultava dalle intercettazioni e dal suo concreto ausilio materiale all'azione criminosa. Da ciò ha tratto la conclusione che non vi fosse alcun errore di fatto, ma solo una censura che mirava a rimettere in discussione il giudizio di merito.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile solo in presenza di sviste o errori percettivi della Corte di cassazione nella lettura degli atti; non è utilizzabile per sollecitare una nuova valutazione delle prove o del merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deve consistere in una svista o inesatta percezione degli atti da parte della Corte di cassazione, e non in una diversa lettura del compendio probatorio.
- Se la censura mira a contestare la valutazione del ruolo concorsuale dell'imputato o la sua consapevolezza rispetto all'azione criminosa, il rimedio straordinario è inammissibile quando richieda una rivalutazione di merito.
- La presenza, nella sentenza impugnata, di un'esplicita motivazione sul punto dedotto esclude la configurabilità dell'errore di fatto percettivo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06580/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06584/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06585/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06586/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06587/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06588/2026 del 18/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →