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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21843/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)

La controversia

Una società cessionaria di un credito ipotecario, originariamente vantato da una banca, aveva presentato domanda tardiva di ammissione al passivo del fallimento di una società debitrice per l'importo di euro 205.000. Il giudice delegato aveva respinto la domanda ritenendola una sostanziale duplicazione di altre vertenze pendenti, con conseguente carenza di interesse ad agire; il Tribunale, investito dell'opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 93, 97 e 99 l.fall., sostenendo che il tribunale aveva erroneamente ritenuto inammissibile una duplicazione di giudizio rispetto a una precedente domanda e a un contenzioso esecutivo, pur trattandosi di crediti che, secondo la ricorrente, non esistevano ancora al momento della prima domanda. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della pronuncia per difetto assoluto di motivazione ex art. 134 c.p.c. in relazione all'art. 111 Cost., lamentando che il decreto non spiegasse né l'identità tra le pretese creditorie né le ragioni per ritenere non dimostrata la diversità dei crediti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbito il primo. Ha osservato che la parte motivazionale del decreto impugnato era del tutto insufficiente: il tribunale si era limitato ad affermazioni apodittiche sulla pretesa duplicazione del credito e sull'esistenza di un'altra insinuazione, senza confrontarsi con le difese della ricorrente né spiegare in modo intelligibile perché il credito oggetto della domanda tardiva dovesse considerarsi sovrapponibile a quello già insinuato. Ne ha tratto la conclusione che la motivazione non raggiungesse il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. e richiamato dalla giurisprudenza di legittimità. Per questo ha cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Vicenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    è stata invocata come parametro del primo motivo di ricorso per denunciare l'erronea applicazione delle norme sostanziali e concorsuali sulla duplicazione della pretesa e sul giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nullità della pronuncia impugnata

    è stata invocata per censurare il difetto di motivazione del decreto impugnato.

  • art. 2909 c.c.

    è stata richiamata nel primo motivo quale norma sulla cosa giudicata, in relazione all'asserita duplicazione del giudizio.

  • artt. 93, 97 e 99 legge fall.

    sono state richiamate nel primo motivo come norme disciplinanti domanda di insinuazione al passivo e opposizione allo stato passivo.

  • art. 134 c.p.c.

    è stata invocata quale norma sulla motivazione del provvedimento giudiziale, assumendone la violazione per mancanza di motivazione effettiva.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la Corte ha ribadito che la motivazione deve superare la soglia minima costituzionalmente richiesta per essere incensurabile in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    è stato indicato come base del procedimento camerale in cassazione.

Massime di principio

  • Un provvedimento è affetto da nullità per difetto di motivazione quando si risolve in affermazioni apodittiche o meramente assertive, prive di reale confronto con le difese delle parti e non idonee a rendere comprensibile la ratio decidendi.
  • Nel giudizio di legittimità, la motivazione del decreto impugnato deve raggiungere il "minimo costituzionale"; non basta una serie di enunciazioni che ripetano il medesimo concetto senza spiegare perché esso sia giuridicamente e fattualmente fondato.
  • Quando il giudice ritiene che una domanda di insinuazione al passivo sia una duplicazione di altra pretesa già proposta, deve indicare con precisione gli elementi di identità tra i crediti e confrontarsi con le allegazioni della parte che deduce la diversità delle pretese.
  • Se il vizio di motivazione del provvedimento impugnato è logicamente e giuridicamente assorbente, il motivo relativo alla violazione di legge resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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