Cassazione Penale, Sentenza n. 07102/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in relazione all'ipotesi di reato prevista dall'art. 5 del D.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduceva tre motivi: (1) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e omissione di valutazione di documenti prodotti a difesa; (2) analoga censura sulla valutazione degli elementi indiziari e omissione di valutazione di documenti difensivi; (3) vizio di motivazione sull'erronea valutazione dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. L'ordinanza del tribunale del riesame era depositata il 19/09/2025 e notificata il 22/09/2025; il termine per proporre il ricorso scadeva il 07/10/2025, mentre il ricorso è stato presentato il 13/10/2025. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in applicazione dell'art. 616 c.p.p. e tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186/2000, la Corte ha ordinato il versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ritenendo però assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La norma sostanziale (contestazione relativa all'ipotesi di reato) è l'oggetto dell'istruttoria e del sequestro preventivo; la Corte non è entrata nel merito della valutazione dell'elemento soggettivo perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali.
Applicazione della norma processuale che impone al ricorrente l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; qui la Corte ha anche disposto il versamento alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Corte costituzionale
sentenza n. 186 del 13/06/2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per valutare l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi fosse ragione per affermare che il ricorso fosse stato presentato con colpa.
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso sono perentori: la tardiva proposizione determina l'inammissibilità senza esame del merito.
- In impugnazioni contro provvedimenti cautelari (sequestro preventivo) la tempestività è condizione necessaria perché il giudice possa esaminare le censure di merito sull'elemento soggettivo o sui presupposti del sequestro.
- È fondamentale verificare con precisione le date di deposito e di notifica del provvedimento impugnato e calcolare correttamente il termine utile per proporre il ricorso; conservare prova della tempestiva presentazione (PEC, raccomandata, ricevute) può evitare l'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità per tardività il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento in favore della Cassa delle Ammende, anche se la Corte può quantificarlo in via equitativa e valutare l'assenza di colpa.
- Se si contestano profili di motivazione o valutazione degli elementi probatori, è strategico sollevare tempestivamente tali censure e far sì che tutti i documenti difensivi siano formalmente acquisiti e valorizzati entro i termini procedurali.
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