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Sentenza

Sentenza del 25/06/2018 n. 2906 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ires - Detrazione spese per interventi riqualificazione energetica - Dimostrazione della strumentalità dell'immobile - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La detrazione è stata riconosciuta anche in relazione agli immobili merce. È stata quindi esclusa la necessità di dimostrare che l'immobile fosse strumentale all'attività d'impresa, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla disciplina agevolativa, inclusa la documentazione delle spese e l'effettiva realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la spettanza della detrazione IRES prevista dall'art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, pari al 55% delle spese documentate per interventi di riqualificazione energetica. La contestazione si fondava sull'asserita necessità di dimostrare la strumentalità dell'immobile, con esclusione degli immobili merce. La decisione ha invece ritenuto che la detrazione non fosse limitata ai soli immobili strumentali e potesse spettare anche per immobili merce, poiché la normativa non distingue in base alla classificazione contabile o alla destinazione economica dei beni posseduti.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 344, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Detrazione ai fini IRES dall'imposta lorda del 55% delle spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici.

    La disposizione non limita il beneficio agli immobili strumentali e non introduce una distinzione basata sulla classificazione contabile o sulla destinazione economica dell'immobile; pertanto, la detrazione può spettare anche per immobili merce.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa non distingue espressamente tra immobili strumentali, immobili merce e altre categorie di beni, non è possibile introdurre per via interpretativa una limitazione del beneficio a una sola categoria.
  • Per ottenere una detrazione fiscale occorre dimostrare il sostenimento documentato delle spese, la realizzazione dell'intervento agevolato e il rispetto degli adempimenti richiesti; la sola natura dell'immobile merce non esclude automaticamente l'agevolazione.
  • La classificazione contabile o civilistica dell'immobile non può, da sola, determinare l'esclusione dal beneficio se la disposizione fiscale applicabile non la prevede come requisito.
  • In situazioni analoghe, eventuali contestazioni dell'Amministrazione finanziaria devono essere valutate verificando anzitutto se il requisito contestato sia previsto espressamente dalla legge o sia frutto di un'interpretazione restrittiva non supportata dal testo normativo.

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