Cassazione Penale, Ordinanza n. 04301/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 26/02/2025. Per uno dei ricorrenti, il vaglio di legittimità è stato escluso perché i motivi attinenti alla responsabilità erano stati già rinunciati in appello nell'ambito di una sentenza di concordato: la Corte ha quindi rilevato che, per effetto dell'art. 597, comma 1, c.p.p., il giudice di appello è circoscritto ai punti devoluti con i motivi e non può esaminare questioni rinunciate ex art. 589 c.p.p. Per l'altro ricorrente, il ricorso è stato ritenuto confuso, generico e non confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado; essendo presente una doppia conforme, le due decisioni di merito sono state considerate come un unico corpo motivazionale. La Corte ha inoltre evidenziato che la sentenza d'appello aveva valorizzato la rilevanza delle dichiarazioni dell'imputato e del riconoscimento operato da un teste. In sintesi, i dieci motivi di ricorso sono stati ritenuti reiterativi e non ammissibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
L'effetto devolutivo dell'impugnazione limita la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione investiti dai motivi proposti.
La rinuncia ai motivi di appello impedisce al giudice di considerare nuovamente le censure oggetto di rinuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il perimetro della cognizione è segnato dai soli punti della decisione specificamente devoluti con i motivi di impugnazione; le questioni rinunciate non possono essere riesaminate dal giudice del gravame.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni confuse, generiche o meramente reiterative sono inammissibili.
- In presenza di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette come un unico corpo motivazionale, sicché il ricorso deve misurarsi con l'impianto argomentativo complessivo delle decisioni di merito.
- Le censure che ripropongono questioni già rinunciate in appello o che non introducono veri vizi di legittimità non sono proponibili in cassazione.
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