Cassazione Penale, Ordinanza n. 25988/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività del deposito, senza esaminare i motivi di merito sulla riconducibilità dell'imputato alla rapina e sulla dosimetria della pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per rapina aggravata in concorso. Nel merito, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si era limitata a identificarlo nel soggetto indicato con il numero 3 nei fotogrammi della videosorveglianza, senza argomentare sulla sua concreta posizione e sull'effettiva partecipazione all'azione criminosa; aggiungeva che un agente di polizia giudiziaria intervenuto sul posto non aveva mai dichiarato di averlo visto a contatto con la persona offesa. Contestava inoltre la pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato d'ufficio che il ricorso era tardivo: la motivazione della sentenza di appello, depositata il 12/09/2024 nei sessanta giorni indicati in sentenza ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., faceva decorrere il termine di impugnazione ex art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. fino al 31/10/2024, mentre il ricorso era stato depositato solo il 23/11/2024, quando la decisione era ormai irrevocabile.
Norme richiamate
termine di sessanta giorni indicato nella pronuncia
La motivazione della sentenza deve essere depositata entro il termine indicato; nel caso concreto il deposito è avvenuto tempestivamente e ha fatto decorrere il termine per impugnare.
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
il termine per proporre impugnazione ... scadeva in data 31/10/2024
La decorrenza del termine di impugnazione è stata calcolata dalla data di deposito della motivazione; il ricorso depositato oltre tale data è tardivo.
somma ... di euro tremila a favore della cassa delle ammende
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione depositato oltre il termine di legge, calcolato dalla regolare comunicazione o deposito della motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- Quando l'inammissibilità deriva da tardività, la Corte non valuta le censure relative alla prova della partecipazione al reato o alla congruità della pena.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in base all'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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