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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08924/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il procedimento riguarda un'istanza di correzione di errore materiale riferita all'ordinanza n. 29226/2023 della Corte di cassazione. Il richiedente ha segnalato che nel precedente provvedimento erano stati indicati per errore: a) come giudice che aveva pronunciato la decisione impugnata, la Commissione tributaria regionale del Lazio anziché la Commissione tributaria provinciale di Roma; b) come giudice di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anziché la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma. La Corte ha rilevato che non era stato proposto un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma un'istanza volta a sollecitare l'esercizio anche d'ufficio del potere correttivo; ha ritenuto sufficiente la comunicazione del decreto di fissazione dell'adunanza camerale alle parti originarie; quindi ha esaminato la fondatezza dell'istanza e ha verificato che gli errori indicati erano effettivamente meri errori materiali da correggere.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 29226/2023: nell'epigrafe e nella motivazione, dove era scritto Commissione tributaria regionale del Lazio deve leggersi Commissione tributaria provinciale di Roma; nel dispositivo, dove era scritto Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio deve leggersi Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma. Non sono state liquidate spese, perché il procedimento era di mera correzione di errore materiale.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La Corte esercita il potere di correzione dell'errore materiale, anche a seguito di istanza che solleciti il rilievo d'ufficio, quando l'inesattezza sia meramente materiale e non incida sulla sostanza della decisione.

  • art. 288 c.p.c.

    La correzione del provvedimento può essere disposta con il procedimento camerale e con annotazione in calce al provvedimento corretto.

  • Cass. n. 14/2016

    Richiamata per affermare che nel procedimento di correzione di errore materiale non vi è luogo a regolamentazione delle spese.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento giudiziario, quando sia obiettivamente riconoscibile e non attenga al contenuto decisorio, può essere corretto anche d'ufficio dalla Corte su impulso di parte.
  • Ai fini del procedimento di correzione è sufficiente la comunicazione alle parti del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con possibilità di depositare memorie, per integrare il contraddittorio.
  • La correzione dell'errore materiale non comporta nuova decisione nel merito, ma solo rettifica testuale del provvedimento originario nei punti erroneamente indicati.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale non si provvede sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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