Sentenza del 27/04/2016 n. 8348 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
P.A. ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II-bis, prima parte, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986. Ha contestato la conclusione della CTR secondo cui l’agevolazione non spettava per due unità catastali abitative su particelle adiacenti, non essendo state fuse catastalmente entro il termine triennale di decadenza del potere di accertamento.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato senza rinvio la sentenza della CTR del Lazio e deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente, con conseguente riconoscimento dell’agevolazione e annullamento dell’avviso di liquidazione e delle sanzioni. Ha chiarito che l’agevolazione prima casa può spettare per più unità acquistate contemporaneamente se destinate, nel loro insieme, a un’unica abitazione non di lusso; l’iscrizione catastale separata è irrilevante e la fusione catastale non deve avvenire entro il triennio. Le spese dei gradi di merito e di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, convertito dalla L. 5 aprile 1985, n. 118
In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della "prima casa" previsti dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purchè le stesse siano destinate dall'acquirente, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa.
Il beneficio può applicarsi anche all’acquisto contemporaneo di più unità immobiliari, purché siano destinate a formare un’unica abitazione e l’immobile così costituito abbia caratteristiche di alloggio non di lusso.
L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13
A condizione che l'alloggio così complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate dalla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13, nella tipologia degli alloggi "non di lusso".
La qualificazione dell’abitazione come non di lusso va valutata considerando l’immobile risultante dall’insieme delle unità acquistate e le caratteristiche indicate dalla norma.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II-bis, prima parte, della tariffa
La disposizione non impedisce di riconoscere il beneficio prima casa per più unità catastali quando, nella realtà, siano destinate a costituire un’unica abitazione; la separata iscrizione catastale e il mancato perfezionamento della fusione entro il termine triennale non sono, di per sé, ostativi.
Codice di procedura civile, art. 384
La causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con accoglimento del ricorso introduttivo.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- L’agevolazione prima casa può riguardare l’acquisto contemporaneo di più unità immobiliari se l’acquirente le destina, nel loro insieme, a formare un’unica abitazione.
- La verifica va condotta sulla destinazione e sulle caratteristiche sostanziali dell’immobile complessivo, non sul numero delle unità catastali o sulla loro iscrizione separata.
- La fusione catastale non è condizione da perfezionare entro il termine triennale di decadenza del potere di accertamento; resta necessario che le unità siano effettivamente destinate a un’unica abitazione e che questa rispetti i requisiti di alloggio non di lusso.
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