Cassazione Civile, Sentenza n. 10733/2020 del 05/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (espropriato)
La controversia
Il proprietario di un terreno nel Comune indicato nel provvedimento, interessato da una procedura espropriativa promossa dal Comune per realizzare un nuovo svincolo autostradale, aveva proposto opposizione alla stima nei confronti della società concessionaria. La Corte d’appello di Venezia, dopo consulenza tecnica, aveva determinato l’indennità assumendo il valore agricolo del fondo, coltivato per due terzi a vigneto DOC e per un terzo a vigneto IGP e classificato in zona E, edificabile esclusivamente per l’esercizio dell’azienda agricola. Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 37 e 45, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 327/2001, lamentando il mancato riconoscimento della maggiorazione prevista per la cessione volontaria, poiché l’accordo non si era concluso per causa imputabile alla concessionaria, che avrebbe sottostimato il fondo considerandolo un vigneto semplice anziché DOC; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 327/2001 e l’omesso esame della sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011, sostenendo che, dichiarato incostituzionale il criterio del valore agricolo medio, l’indennità dovesse essere calcolata in base al valore venale pieno, anziché al VAM.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo e dichiarato assorbito il primo. Ha rilevato che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011, l’indennità definitiva per l’espropriazione di un’area non edificabile deve essere determinata sulla base del valore venale del fondo; la sentenza impugnata aveva invece applicato il valore agricolo medio, senza utilizzare il criterio corretto. Ha quindi cassato la decisione della Corte d’appello di Venezia e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Deve essere premesso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera della sentenza 10/6/2011, n. 181 della Corte Costituzionale, dispone che nel caso di esproprio di un’area non edificabile, l’indennità definitiva è determinata in base al valore venale del fondo.
Per l’espropriazione di un’area non edificabile, la determinazione dell’indennità non può fondarsi sul valore agricolo medio dichiarato incostituzionale, ma deve avvenire secondo il valore venale del fondo.
art. 39 L. n. 2359/1865
Pertanto, ove l’espropriato contesti la quantificazione dell’indennità di espropriazione operata dalla corte di appello con il criterio del valore agricolo medio (VAM), previsto della L. n. 865 del 1971, art. 16 e L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, comma 4 e dichiarato incostituzionale da Corte Cost. n. 181 del 2011, la stima dell’indennità deve essere effettuata utilizzandosi il criterio generale del valore venale pieno, tratto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, applicandosi la menzionata pronuncia di illegittimità ai rapporti non ancora definitivamente esauriti.
Nei rapporti espropriativi non ancora definitivamente esauriti, quando sia contestata una stima basata sul VAM dichiarato incostituzionale, l’indennità va determinata applicando il criterio generale del valore venale pieno.
art. 40 L. n. 2359/1865
Pertanto, qualora si tratti di un compendio a destinazione unitaria agricola, il danno alla residua proprietà trova riconoscimento solo nel quadro della perdita di valore della parte non interessata dal provvedimento ablativo, secondo il metodo tracciato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40, con la conseguenza che l’accettazione dell’indennità di esproprio comporta il rigetto della domanda in ordine ai danni lamentati alle particelle strettamente contigue a quelle espropriate e facenti parte del complessivo fondo, sul quale è stata realizzata l’opera.
Per un compendio agricolo unitario, la perdita di valore delle porzioni residue va considerata nell’ambito della diminuzione patrimoniale relativa al fondo e secondo il metodo previsto dall’art. 40; non costituisce una distinta voce risarcitoria per le particelle contigue interessate dagli effetti dell’opera.
L’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla “regula iuris” enunciata dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di “ius superveniens”, ovvero dichiarata costituzionalmente illegittima successivamente alla pronuncia rescindente, dovendo, in questo caso, farsi applicazione, rispetto ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo, del diritto sopravvenuto, che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio.
Il giudice di rinvio non è vincolato al principio precedentemente enunciato dalla Cassazione quando la norma da applicare sia stata successivamente modificata, sostituita o dichiarata incostituzionale; deve applicare il diritto sopravvenuto ai fatti già accertati.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio, l’indennità per l’espropriazione di un’area non edificabile deve essere determinata in base al valore venale del fondo, anche quando la stima sia contestata in un rapporto non ancora definitivamente esaurito.
- Il valore venale è il criterio di riferimento anche per la valutazione delle caratteristiche concrete del fondo non edificabile; il ricorso al valore agricolo medio non è sufficiente a determinare l’indennità.
- Per un compendio a destinazione agricola unitaria, il pregiudizio alle porzioni residue causato dall’opera pubblica va considerato nella perdita di valore del fondo secondo il criterio dell’art. 40 della L. n. 2359/1865 e non come una distinta voce risarcitoria per le particelle contigue.
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