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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20066/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore materiale e/o di fatto avverso la sentenza della Corte di Cassazione, n. 5920 del 27/01/2021, che aveva annullato senza rinvio la decisione del Tribunale di Catanzaro (che aveva confermato l'assoluzione dal reato di ingiuria e aveva eliminato la condanna del querelante al pagamento delle spese). Venuto contestava: a) l'asserito errore nella ricostruzione dei fatti e nell'attribuzione della frase offensiva ad una terza (Daniela Venuto) e la cronologia delle dichiarazioni del querelante Andrea Gallo; b) il riferimento in sentenza a una "denuncia" ritenuto fuorviante, poiché il procedimento sarebbe nato da dichiarazioni spontanee rese da Gallo al PM; c) la presunta tempestività della richiesta, in primo grado, della condanna del querelante al pagamento delle spese e dei danni (richiesta che sarebbe stata fatta oralmente ma non trascritta nel verbale riassuntivo); d) la violazione della privacy per la menzione di nominativi di terzi estranei al processo e la richiesta di omissis per Daniela Venuto.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la richiesta non rientra nelle ipotesi di errore materiale o di fatto tutelate dall'art. 625-bis c.p.p., essendo, al più, un errore valutativo nella interpretazione delle risultanze processuali. Fondamentale è stato il rilievo che il rimedio previsto dall'art. 625-bis è esperibile solo dal "condannato" o dal Procuratore generale quando vi sia stata una condanna; sicché il prosciolto/assolto (come Venuto) non è legittimato a proporre il ricorso straordinario. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende secondo i criteri richiamati dalla Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio esperibile per correzione di errore materiale o di fatto nelle pronunce della Corte di cassazione; utilizzabile dal condannato o dal Procuratore generale in caso di condanna. Non è esperibile dall'imputato prosciolto/assolto.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 423 del 1993

    Richiamata in relazione al tema della colpa del querelante; nella decisione di merito era stata applicata per sostenere che il querelante non era in colpa perché non aveva attribuito l'offesa all'imputato.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in riferimento ai criteri per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015 (Cofano); Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020 (D'Ausilio); Sez. 3, ordinanza n. 45031 del 24/04/2015 (P.); Sez. 6, n. 46066 del 17/09/2014 (Zambon); Sez. 5, n. 38780 del 17/05/2017 (P.C. in proc. Batzella)

    Richiamate per delimitare la portata dell'art. 625-bis: il rimedio tutela principalmente errori percettivi nella lettura degli atti (svista o equivoco) che abbiano pesantemente inciso sulla decisione; inoltre la giurisprudenza chiarisce i limiti soggettivi della legittimazione (solo "condannato") e le condizioni in cui il ricorso è ammesso o escluso.

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo quando la decisione della Corte di cassazione presenti un errore materiale o di fatto riconducibile a una svista o equivoco nella lettura degli atti, non quando si tratta di una mera divergenza valutativa.
  • La legittimazione a proporre il rimedio spetta al "condannato" (o al Procuratore generale in caso di condanna); l'imputato prosciolto/assolto non può utilizzare questo strumento.
  • Se si contesta la mancata verbalizzazione di atti o richieste fatte oralmente in udienza, occorre verificare la forma del verbale e, se necessario, adottare tempestivi mezzi processuali per farne constare l'avvenuta deduzione; l'assenza di trascrizione può rendere difficoltosa la rettifica tramite art. 625-bis.
  • Le questioni relative all'attribuzione di frasi offensive a terzi estranei al processo e le censure sulla ricostruzione dei fatti richiedono prova e non bastano come argomentazioni generiche: il rimedio per errore materiale è molto limitato e non è idoneo a riformare valutazioni di merito.
  • Le doglianze su violazioni della privacy o sulla menzione di nominativi in sentenza devono essere trattate con strumenti appropriati (istanze di omissis, azioni risarcitorie o rimedi specifici), ma non giustificano automaticamente l'uso dell'art. 625-bis se non ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi.

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