Cassazione Penale, Sentenza n. 20066/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore materiale e/o di fatto avverso la sentenza della Corte di Cassazione, n. 5920 del 27/01/2021, che aveva annullato senza rinvio la decisione del Tribunale di Catanzaro (che aveva confermato l'assoluzione dal reato di ingiuria e aveva eliminato la condanna del querelante al pagamento delle spese). Venuto contestava: a) l'asserito errore nella ricostruzione dei fatti e nell'attribuzione della frase offensiva ad una terza (Daniela Venuto) e la cronologia delle dichiarazioni del querelante Andrea Gallo; b) il riferimento in sentenza a una "denuncia" ritenuto fuorviante, poiché il procedimento sarebbe nato da dichiarazioni spontanee rese da Gallo al PM; c) la presunta tempestività della richiesta, in primo grado, della condanna del querelante al pagamento delle spese e dei danni (richiesta che sarebbe stata fatta oralmente ma non trascritta nel verbale riassuntivo); d) la violazione della privacy per la menzione di nominativi di terzi estranei al processo e la richiesta di omissis per Daniela Venuto.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la richiesta non rientra nelle ipotesi di errore materiale o di fatto tutelate dall'art. 625-bis c.p.p., essendo, al più, un errore valutativo nella interpretazione delle risultanze processuali. Fondamentale è stato il rilievo che il rimedio previsto dall'art. 625-bis è esperibile solo dal "condannato" o dal Procuratore generale quando vi sia stata una condanna; sicché il prosciolto/assolto (come Venuto) non è legittimato a proporre il ricorso straordinario. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende secondo i criteri richiamati dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
Rimedio esperibile per correzione di errore materiale o di fatto nelle pronunce della Corte di cassazione; utilizzabile dal condannato o dal Procuratore generale in caso di condanna. Non è esperibile dall'imputato prosciolto/assolto.
Sentenza Corte costituzionale n. 423 del 1993
Richiamata in relazione al tema della colpa del querelante; nella decisione di merito era stata applicata per sostenere che il querelante non era in colpa perché non aveva attribuito l'offesa all'imputato.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in riferimento ai criteri per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015 (Cofano); Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020 (D'Ausilio); Sez. 3, ordinanza n. 45031 del 24/04/2015 (P.); Sez. 6, n. 46066 del 17/09/2014 (Zambon); Sez. 5, n. 38780 del 17/05/2017 (P.C. in proc. Batzella)
Richiamate per delimitare la portata dell'art. 625-bis: il rimedio tutela principalmente errori percettivi nella lettura degli atti (svista o equivoco) che abbiano pesantemente inciso sulla decisione; inoltre la giurisprudenza chiarisce i limiti soggettivi della legittimazione (solo "condannato") e le condizioni in cui il ricorso è ammesso o escluso.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo quando la decisione della Corte di cassazione presenti un errore materiale o di fatto riconducibile a una svista o equivoco nella lettura degli atti, non quando si tratta di una mera divergenza valutativa.
- La legittimazione a proporre il rimedio spetta al "condannato" (o al Procuratore generale in caso di condanna); l'imputato prosciolto/assolto non può utilizzare questo strumento.
- Se si contesta la mancata verbalizzazione di atti o richieste fatte oralmente in udienza, occorre verificare la forma del verbale e, se necessario, adottare tempestivi mezzi processuali per farne constare l'avvenuta deduzione; l'assenza di trascrizione può rendere difficoltosa la rettifica tramite art. 625-bis.
- Le questioni relative all'attribuzione di frasi offensive a terzi estranei al processo e le censure sulla ricostruzione dei fatti richiedono prova e non bastano come argomentazioni generiche: il rimedio per errore materiale è molto limitato e non è idoneo a riformare valutazioni di merito.
- Le doglianze su violazioni della privacy o sulla menzione di nominativi in sentenza devono essere trattate con strumenti appropriati (istanze di omissis, azioni risarcitorie o rimedi specifici), ma non giustificano automaticamente l'uso dell'art. 625-bis se non ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi.
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