Cassazione Penale, Ordinanza n. 31524/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibili i vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, pronunciata in sede di rinvio, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale e rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 973,00 di multa per i reati a lui ascritti, anche in continuazione con fatti già coperti da giudicato. Con il ricorso sono stati dedotti vizi di motivazione relativi al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che tali motivi non erano esperibili contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., richiamando il limite di impugnabilità previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello comporta un accordo tra le parti sulla qualificazione giuridica delle condotte e sull'entità della pena; il giudice di appello deve controllare la correttezza giuridica dell'accordo e la congruità della pena entro i limiti di legge.
I motivi dedotti non sono esperibili in cassazione avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con conseguente inammissibilità del ricorso.
art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha novellato l'art. 599-bis c.p.p., disciplinando il concordato con rinuncia ai motivi di appello nel suo assetto vigente.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello pronunciata a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. sono inammissibili i motivi di ricorso che mirano a contestare il trattamento sanzionatorio o la motivazione sulla pena, quando si tratti di censure non consentite dal regime speciale di impugnazione.
- Nel concordato con rinuncia ai motivi di appello il giudice non sostituisce una piena rivalutazione del merito, ma verifica la legittimità dell'accordo, la corretta qualificazione giuridica dei fatti e la congruità della pena nei limiti stabiliti dalla norma.
- La deduzione di vizi motivazionali contro una decisione resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non è sufficiente a superare il filtro di ammissibilità quando la legge esclude espressamente la proponibilità di tali censure in cassazione.
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