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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12972/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva convenuto una banca davanti al Tribunale di Milano per ottenere il pagamento di compensi professionali asseritamente maturati per l’attività svolta in forza di un contratto stipulato nel 1996 e rinnovato annualmente, relativo a varie pratiche. La banca aveva eccepito, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del tribunale adito in favore di Roma, richiamando una convenzione del 2013 che prevedeva il foro convenzionale di Roma, e un successivo accordo del 2015 sulle posizioni ancora pendenti; inoltre aveva contestato la quantificazione del compenso e dedotto un abusivo frazionamento del credito. Il Tribunale aveva respinto la domanda. In appello il professionista aveva censurato, prima di tutto, la nullità del provvedimento di primo grado per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, lamentando che, nel procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. dopo la rimessione dal collegio al giudice monocratico, non gli erano stati concessi termini per memorie e non gli era stata consentita la piena produzione documentale; aveva inoltre chiesto l’ammissione di nuovi documenti in appello. La Corte d’appello aveva respinto il motivo sul contraddittorio e negato l’ammissione dei documenti per difetto di indispensabilità, accogliendo solo in parte l’appello sul merito. In cassazione il professionista ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 110, 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva illegittimamente impedito la piena esplicazione del contraddittorio e la produzione documentale; la banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sull’abusivo frazionamento del credito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale, osservando che nel procedimento sommario i documenti possono essere prodotti fino alla decisione senza necessità di autorizzazione giudiziale e che, in particolare, i documenti la cui produzione era stata negata in primo grado non erano soggetti in appello al requisito dell’indispensabilità. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, assorbendo gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendolo fondato sotto il profilo della disciplina del procedimento sommario di cognizione e della produzione documentale. Ha chiarito che nel rito ex art. 702-bis c.p.c. la parte può produrre documenti fino alla pronuncia dell’ordinanza conclusiva senza preventiva autorizzazione del giudice, e che i documenti la cui produzione sia stata illegittimamente negata in primo grado non richiedono in appello il requisito dell’indispensabilità di cui all’art. 702-quater c.p.c. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, sono stati assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale della banca. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 50/2011

    ricorso introduttivo ex artt. 14 d.lgs. 50\2011

    richiamato come base del procedimento introdotto dal professionista per la domanda di pagamento del compenso

  • art. 702-bis c.p.c.

    rito di cui all’art. 702 bis c.p.c.

    nel procedimento sommario le parti possono produrre documenti nel corso del giudizio secondo le forme di legge; la parte non ha diritto a un termine per memorie oltre quelli previsti dal rito

  • art. 702-ter c.p.c.

    pronuncia dell’ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.

    la produzione documentale è ammessa fino alla decisione; il giudice non può espungere i documenti dal fascicolo solo perché ritiene non ammissibile la produzione

  • art. 702-quater c.p.c.

    sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile

    il requisito dell’indispensabilità non opera per documenti la cui produzione sia stata già illegittimamente impedita in primo grado

  • art. 111 Cost.

    in relazione all’art. 111 cost.

    richiamato a sostegno della censura di nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa

  • art. 110 c.p.c.

    in relazione agli artt. 110 c.p.c.

    richiamato nel motivo come parametro processuale connesso alla validità del contraddittorio

  • art. 345 c.p.c.

    in termini generali ... nuove produzioni in appello ... requisiti previsti dall’art. 345 c.p.c.

    richiamato in via analogica per precisare che i nuovi documenti in appello si depositano con l’atto, senza bisogno di autorizzazione espressa

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    salvo il rispetto delle forme previste dall’art. 87 disp. att.

    la produzione documentale richiede il rispetto delle forme processuali per consentire l’esame da parte del giudice

  • art. 2697 c.c.

    «riparto dell'onere probatorio ex art. 2697»

    richiamato solo nel contesto generale dei principi sull’onere della prova

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    denunzia ex art. 360, n. 3 c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4

    dedotto come nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del contraddittorio

Massime di principio

  • Nel procedimento sommario di cognizione i documenti, quali prove precostituite, entrano nel processo mediante produzione fino alla decisione, senza necessità di una preventiva autorizzazione del giudice, salvo il rispetto delle forme processuali previste per la loro esaminabilità.
  • La mancata ammissione in primo grado di documenti non giustifica, in appello, l’applicazione del requisito dell’indispensabilità di cui all’art. 702-quater c.p.c., quando la parte abbia già tentato di produrli e ne sia stata illegittimamente impedita.
  • La presenza di documenti nel fascicolo di causa consente al giudice di valutarne liberamente la rilevanza probatoria, anche in senso sfavorevole alla parte che li ha prodotti; non esiste nel processo civile un regime di "utilizzabilità" analogo a quello penale.
  • Nel ricorso per cassazione la Corte può accogliere il mezzo per una ragione di diritto diversa da quella formalmente prospettata, purché fondata sui fatti allegati e senza alterare la domanda o introdurre eccezioni nuove.
  • Quando viene accolto un motivo di ricorso che attiene a una violazione processuale assorbente, gli ulteriori motivi sul merito e il ricorso incidentale restano assorbiti dal primo accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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