Cassazione Penale, Sentenza n. 14223/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per carenza di motivazione relativamente a tre richieste di misure alternative: detenzione domiciliare, liberazione condizionale e affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare perché la pena residua eccedeva i due anni; aveva rigettato la liberazione condizionale per mancato pagamento di spese processuali e pene pecuniarie; aveva respinto l'affidamento in prova ritenendo persistente la pericolosità sociale, l"inaffidabilità del richiedente e l"incompletezza del percorso risocializzante, richiamando anche precedenti provvedimenti e segnalazioni di condanne recenti. Il ricorrente deduceva che il Tribunale non avesse adeguatamente valorizzato elementi nuovi (nota dei Carabinieri di Portomaggiore che segnala assenza di contestazioni dopo il 2020, relazione interna del carcere e disponibilità della Caritas di Ferrara presso il centro "San Giacomo") e lamentava ritardi nell"attribuzione delle liberazioni anticipate che avrebbero potuto incidere sulla valutazione della detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza: le censure sono state ritenute generiche e prive della specificità richiesta, non è stata indicata la violazione di norme chiare o come gli elementi nuovi avrebbero determinato una decisione diversa; il ricorso non ha censurato nel merito il mancato pagamento delle spese/pene pecuniarie che giustificava il rigetto della liberazione condizionale; quanto all"affidamento in prova la Corte ha ritenuto che il Tribunale si sia confrontato adeguatamente con la documentazione sopravvenuta e abbia motivato perché essa era insufficiente. Condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sentenza Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019 (Delle Cave), Rv. 276916 - 01
Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 - 01
Principio richiamato per affermare che il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza quando sia connotato da errori evidenti o da censure generiche non supportate da motivazioni nuove e specifiche; applicato per valutare come le doglianze del ricorrente fossero generiche e non idonee a contestare legalmente la decisione impugnata.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiesta di specificità per le censure di motivazione: le doglianze sulla motivazione sono ammissibili solo se formulate con la necessaria specificità; la loro genericità determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione le critiche alla motivazione devono essere specifiche: non bastano affermazioni generiche che "la motivazione è carente"; occorre indicare quali errori di diritto o di fatto e in che modo la documentazione nuova avrebbe dovuto cambiare la decisione.
- La detenzione domiciliare è inammissibile quando la pena residua supera la soglia legislativamente prevista; la contestazione dei ritardi amministrativi non è di per sé idonea a superare il requisito di ammissibilità, salvo che sia dimostrato in che modo abbia inciso concretamente sui diritti del detenuto.
- La liberazione condizionale puo' essere preclusa dal mancato pagamento di spese processuali o pene pecuniarie: il ricorrente deve contestare e fornire prove del pagamento o giustificazioni adeguate per ottenere una diversa valutazione.
- Per l"affidamento in prova, la sola disponibilità di alloggio da parte di terzi (es. associazioni di volontariato) non è automaticamente sufficiente; il giudice valuta complessivamente la rieducazione, la condotta carceraria (compresi provvedimenti disciplinari) e la concreta affidabilità del progetto socio-educativo.
- Quando si introducono documenti nuovi in sede di istanza, è utile spiegare con precisione perché e in che misura tali elementi sono idonei a modificare la valutazione precedente, collegandoli ai presupposti di legge relevant per la misura alternativa richiesta.
- In presenza di plurime censure, il ricorrente deve affrontare specificamente ciascun motivazione del provvedimento impugnato e non limitarsi a contestazioni generiche o a richiami emozionali; la mancata specificazione è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso.
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