Sentenza n. 7049/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda stralcio) n. 05934/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione n. 16 del 18 febbraio 2016, relativa a un immobile abusivo di due piani, di 60 mq e 411 mc, in zona agricola vincolata sotto il profilo paesaggistico e sismico, e a un porticato abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva impugnato in primo grado l’ordinanza deducendo la risalenza dell’abuso e il conseguente difetto di interesse comunale alla demolizione. In appello ha proposto un unico motivo, denunciando errori di giudizio e di procedura, travisamento dei fatti, violazione dell’art. 97 Cost., difetto e apoditticità della motivazione, carenza istruttoria, sviamento, arbitrarietà e illogicità. Ha sostenuto che il TAR non avesse accertato, anche mediante CTU, la minore consistenza delle opere rispetto a quella contestata e la loro possibile sanabilità in base alle N.T.A. del PRG. Le ulteriori doglianze formulate in primo grado sono state richiamate soltanto nella parte narrativa dell’appello. In udienza è stata inoltre chiesta la sospensione del giudizio sino a dopo il 6 ottobre 2026, per la pendenza di un diverso giudizio davanti al TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di rinvio: la pendenza di un altro giudizio, privo di carattere pregiudiziale, non costituisce un’ipotesi eccezionale idonea a giustificarlo ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha ritenuto infondato l’appello, senza esaminare l’eccezione d’inammissibilità per violazione del divieto di nova, perché la censura sulla sanabilità in rapporto alle N.T.A. non era stata proposta in primo grado. Nel merito, ha rilevato che l’abusività delle opere, realizzate senza titolo in area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico, non era contestata. La possibile sanabilità deve essere verificata nel procedimento previsto dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, attivabile su istanza del privato entro 90 giorni dalla notifica dell’ordine; essa non rende illegittima l’ordinanza di demolizione, mentre l’istanza determina soltanto la temporanea inefficacia dell’ordine per il tempo necessario a definire il procedimento. Non era quindi necessario disporre CTU o verificazione: l’appellante riconosceva l’abusività e sosteneva soltanto la sanabilità delle opere. Le ulteriori censure di primo grado, riprese solo nella parte in fatto dell’appello, sono state dichiarate inammissibili perché motivi “intrusi”. Il Collegio ha inoltre precisato che la sospensione dei lavori ex art. 27 d.P.R. 380/2001, misura preventiva e cautelare, è autonoma rispetto alla demolizione e non ne costituisce presupposto; né il tempo trascorso o la mera inerzia comunale fondano un affidamento legittimo del proprietario, in mancanza di un precedente provvedimento favorevole. Sentenza del TAR confermata; nulla sulle spese del grado d’appello, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
La pendenza di un diverso contenzioso, non avente natura pregiudiziale rispetto a quello in esame, non integra una delle ipotesi eccezionali che consente di disporre il rinvio, ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a.
Il rinvio dell’udienza è giustificato solo in ipotesi eccezionali; non basta la pendenza di un diverso giudizio che non sia pregiudiziale.
Premesso quanto sopra, l’appello è infondato, sicché è possibile prescindere dal profilo inerente all’inammissibilità del medesimo per violazione dei nova sancito dall’art. 101 c.p.a., avendo l’appellante articolato una censura (il difetto di istruttoria per l’asserita sanabilità del manufatto in quanto di consistenza inferiore a quella consentita per l’area in questione dalle N.T.A. del vigente P.R.G.) non formulata con il ricorso di primo grado.
Il giudice può prescindere dall’esame dell’eccezione di violazione del divieto di nova quando l’appello è comunque infondato; nel caso, la censura sulla sanabilità non era stata formulata in primo grado.
l’eventuale sanabilità dell’abuso non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione e deve essere accertata nell’ambito del procedimento ex art. 36 d.P.R. 380 del 2001, avviato su istanza del privato entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza (Ad. Plen. 16 del 2023);
La sanabilità dell’abuso va valutata nell’apposito procedimento attivato dal privato entro 90 giorni dalla notifica dell’ordine e non incide sulla legittimità originaria dell’ordinanza di demolizione.
tra la misura della sospensione dei lavori ex art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, che ha carattere preventivo e cautelare, e quella demolitoria esiste una completa autonomia, sia procedimentale che sostanziale, sicché la prima non costituisce il presupposto di legittimità della seconda, che può essere emanata a prescindere dall’ordine di sospensione (Cons. Stato, sez. VI, n. 8784 del 2022)
La sospensione dei lavori ha natura preventiva e cautelare ed è autonoma rispetto alla demolizione; l’ordine demolitorio può quindi essere adottato anche senza un precedente ordine di sospensione.
Massime di principio
- La possibilità che un’opera abusiva sia sanabile non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione: la sanabilità deve essere accertata nel procedimento previsto dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, da avviare su istanza del privato entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza.
- La presentazione di un’istanza di sanatoria non rende illegittimo l’ordine di demolizione, ma ne determina la temporanea inefficacia, limitatamente al tempo necessario per concludere il procedimento di sanatoria.
- Non occorre disporre una CTU o una verificazione per accertare la sanabilità dell’opera quando il ricorrente non contesta la natura abusiva delle opere e la questione di sanabilità va trattata nell’apposito procedimento amministrativo.
- L’ordine di sospensione dei lavori previsto dall’art. 27 d.P.R. 380/2001, di carattere preventivo e cautelare, è autonomo rispetto all’ordine di demolizione e non ne costituisce un presupposto di legittimità.
- La mera inerzia dell’amministrazione e il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso non fondano un legittimo affidamento alla conservazione dell’opera abusiva se il proprietario non è mai stato destinatario di un provvedimento amministrativo favorevole.
- In appello, le censure di primo grado richiamate soltanto nella parte in fatto dell’atto non sono devolute al giudice come motivi d’impugnazione e sono inammissibili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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