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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38720/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo preclusa una nuova valutazione del materiale fattuale e osservando che l'ordinanza impugnata era sorretta da una motivazione effettiva e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il difensore del detenuto ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Nuoro aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di ottemperanza a precedenti disposizioni impartite con ordinanza del 27 giugno 2023. La doglianza, per la parte qui rilevante, riguardava la distribuzione del quotidiano "Avvenire" all'interno dell'istituto penitenziario. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva preso atto della comunicazione della direzione della casa circondariale, secondo cui arrivavano in istituto solo tre copie del quotidiano, già destinate, e che era stata avanzata richiesta di aumento di ulteriori tre copie, in attesa di risposta. Il ricorso censurava sostanzialmente la valutazione di fatto e la conclusione del giudice di sorveglianza, ma la Corte ha ritenuto che si trattasse di una motivazione non illogica e non sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è preclusa la mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, così come l'autonoma sostituzione di diversi criteri di ricostruzione del fatto.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione del provvedimento impugnato si arresta quando la decisione del giudice di merito presenti una motivazione effettiva e non manifestamente illogica.
  • Quando il provvedimento del magistrato di sorveglianza è sorretto da un ragionamento non illogico e da elementi fattuali specifici, il ricorso che chieda una rivalutazione del merito è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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