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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15556/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in limine, affermando che la doglianza relativa alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è più deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare con cui gli era stata applicata la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo vizio motivazionale per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte ha esaminato solo l'ammissibilità del ricorso, rilevando che, per le impugnazioni contro sentenze di patteggiamento successive alle modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, i motivi di ricorso per cassazione sono tassativi e non comprendono la censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    disciplinano la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, contro la quale l'impugnazione è soggetta a limiti specifici introdotti dalla riforma del 2017

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 non è più motivo autonomo di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, nei casi regolati dalla riforma richiamata

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità del ricorso palesemente inammissibile

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., applicabile ai ricorsi proposti dopo il 3 agosto 2017

  • art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamato per individuare il regime temporale delle impugnazioni successive alla riforma

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i ricorsi proposti nel regime introdotto dalla legge n. 103/2017, il sindacato di legittimità è tassativamente limitato ai motivi espressamente previsti dalla legge.
  • Non è ammissibile il ricorso per cassazione fondato sulla sola deduzione della mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. contro una sentenza di patteggiamento, se tale doglianza non rientra tra i motivi tipizzati di impugnazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è palesemente inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero motivato.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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