Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13002/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 20/06/2024. Dal testo emerge che la controversia riguardava un reato tributario e, in particolare, il tema della prescrizione e del superamento della soglia di punibilità. Il primo motivo contestava il modo in cui la Corte territoriale aveva calcolato la prescrizione, ma la Cassazione rileva che tale doglianza non teneva conto della disciplina speciale prevista per gli illeciti fiscali: la prescrizione è interrotta anche da atti degli uffici dell'Erario e dell'Amministrazione finanziaria, con efficacia interruttiva riconosciuta, tra l'altro, al processo verbale di constatazione anche se non notificato al destinatario, nonché all'atto di accertamento delle relative sanzioni. Inoltre, per i delitti tributari richiamati dalla norma, il termine è elevato di un terzo. Il secondo motivo è stato ritenuto meramente assertivo e non confrontato con la sentenza impugnata, perché non si misurava con le ragioni della decisione di merito che avevano confermato la responsabilità e il ruolo di amministratore di fatto, limitandosi a proporre una personale rivalutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse infondato perché basato su una lettura non corretta della disciplina speciale della prescrizione per i reati tributari, che prevede atti interruttivi anche provenienti dall'Amministrazione finanziaria e un aumento del termine base per determinati delitti. Il secondo motivo è stato considerato non pertinente alla motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente diretto a una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    richiamato per contrapporre la disciplina generale della prescrizione a quella speciale dei reati tributari

  • art. 17 d.lgs. 74/2000

    prevede per i delitti indicati un aumento di un terzo dei termini di prescrizione

  • artt. 2-10 d.lgs. 74/2000

    individuano i delitti tributari per i quali opera l'aumento di un terzo del termine di prescrizione

  • art. 10-bis d.lgs. 74/2000

    citato tra i reati per i quali si applica la disciplina ordinaria della prescrizione

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    citato tra i reati per i quali si applica la disciplina ordinaria della prescrizione

  • art. 10-quater d.lgs. 74/2000

    citato tra i reati per i quali si applica la disciplina ordinaria della prescrizione

  • art. 11 d.lgs. 74/2000

    citato tra i reati per i quali si applica la disciplina ordinaria della prescrizione

  • art. 17 d.lgs. 74/2000

    richiamato per la disciplina speciale della prescrizione e per l'interruzione ad opera degli atti dell'Amministrazione finanziaria

Massime di principio

  • Nei reati tributari la prescrizione non segue integralmente la disciplina generale del codice penale, perché opera una disciplina speciale che può prevedere sia atti interruttivi provenienti dall'Amministrazione finanziaria sia un aumento dei termini di prescrizione.
  • Il processo verbale di constatazione può avere efficacia interruttiva della prescrizione anche se non è stato notificato al destinatario, quando la normativa speciale lo riconosce come atto idoneo a interrompere il termine.
  • Per i delitti tributari espressamente indicati dalla legge, il termine di prescrizione base va incrementato di un terzo, con conseguente allungamento del tempo necessario alla maturazione dell'estinzione del reato.
  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • La contestazione del calcolo della prescrizione deve misurarsi con la disciplina speciale applicabile al reato contestato; in difetto, il motivo è manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.