Cassazione Civile, Ordinanza n. 20169/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (commissario giudiziale)
La controversia
Nel corso di una procedura di concordato preventivo, il tribunale aveva in origine liquidato il compenso del commissario giudiziale con un decreto del 22 dicembre 2008. Successivamente, con un decreto del 6 febbraio 2023, lo stesso tribunale ha revocato e modificato d'ufficio quel precedente provvedimento, accordando al commissario un acconto di euro 100.000 oltre accessori. Il commissario ha reclamato il decreto deducendo che la revoca fosse stata adottata senza previa instaurazione del contraddittorio e che il precedente provvedimento di liquidazione del compenso non fosse revocabile dallo stesso ufficio che lo aveva emesso. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 101 e 742 c.p.c., per nullità della revoca disposta senza contraddittorio e per asserita consumazione del potere decisorio; (2) omessa pronuncia, con violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda di nullità del decreto per mancata instaurazione del contraddittorio; (3) omessa pronuncia, con violazione dell'art. 112 c.p.c., sul difetto di legittimazione a contraddire del liquidatore giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi sia sulla doglianza relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio nel procedimento di revoca/modifica del decreto di liquidazione, sia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva del liquidatore giudiziale. Tale omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra domanda e pronunciato e comporta la nullità del decreto impugnato. Di conseguenza, il decreto della Corte d'appello è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità del contraddittorio e della tutela del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle garanzie del giusto processo
invocato come norma di generale applicazione in tema di contraddittorio prima della decisione
la Corte lo applica come regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'omessa statuizione su domande/eccezioni ritualmente formulate integra nullità
richiamato dal ricorrente in relazione alla revocabilità dei provvedimenti del giudice emessi in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale vizio processuale dedotto in cassazione per nullità della sentenza/decreto impugnato
richiamato per il deposito delle memorie nel giudizio di legittimità
Massime di principio
- Quando una parte abbia ritualmente dedotto in sede di merito una specifica censura o eccezione, il giudice è tenuto a pronunciarsi espressamente o implicitamente su di essa; la totale mancanza di statuizione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità del provvedimento.
- L'omessa pronuncia su una domanda autonoma o su un'eccezione preliminare ritualmente introdotta impedisce di ritenere rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche se il giudice di merito abbia ricostruito diversamente il contenuto della domanda.
- La deduzione in cassazione di un vizio di omessa pronuncia è fondata quando dal testo dell'atto introduttivo del grado precedente risulti in modo autosufficiente che la questione era stata effettivamente devoluta al giudice di merito.
- L'accoglimento del motivo per omessa pronuncia assorbe le ulteriori censure incompatibili con la necessità di un nuovo esame della causa da parte del giudice di rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20023/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20024/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20027/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20028/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20029/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20031/2025 del 18/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →