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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20169/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (commissario giudiziale)

La controversia

Nel corso di una procedura di concordato preventivo, il tribunale aveva in origine liquidato il compenso del commissario giudiziale con un decreto del 22 dicembre 2008. Successivamente, con un decreto del 6 febbraio 2023, lo stesso tribunale ha revocato e modificato d'ufficio quel precedente provvedimento, accordando al commissario un acconto di euro 100.000 oltre accessori. Il commissario ha reclamato il decreto deducendo che la revoca fosse stata adottata senza previa instaurazione del contraddittorio e che il precedente provvedimento di liquidazione del compenso non fosse revocabile dallo stesso ufficio che lo aveva emesso. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 101 e 742 c.p.c., per nullità della revoca disposta senza contraddittorio e per asserita consumazione del potere decisorio; (2) omessa pronuncia, con violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla domanda di nullità del decreto per mancata instaurazione del contraddittorio; (3) omessa pronuncia, con violazione dell'art. 112 c.p.c., sul difetto di legittimazione a contraddire del liquidatore giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi sia sulla doglianza relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio nel procedimento di revoca/modifica del decreto di liquidazione, sia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva del liquidatore giudiziale. Tale omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra domanda e pronunciato e comporta la nullità del decreto impugnato. Di conseguenza, il decreto della Corte d'appello è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità del contraddittorio e della tutela del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle garanzie del giusto processo

  • art. 101 c.p.c.

    invocato come norma di generale applicazione in tema di contraddittorio prima della decisione

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte lo applica come regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'omessa statuizione su domande/eccezioni ritualmente formulate integra nullità

  • art. 742 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla revocabilità dei provvedimenti del giudice emessi in camera di consiglio

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale vizio processuale dedotto in cassazione per nullità della sentenza/decreto impugnato

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie nel giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Quando una parte abbia ritualmente dedotto in sede di merito una specifica censura o eccezione, il giudice è tenuto a pronunciarsi espressamente o implicitamente su di essa; la totale mancanza di statuizione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità del provvedimento.
  • L'omessa pronuncia su una domanda autonoma o su un'eccezione preliminare ritualmente introdotta impedisce di ritenere rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche se il giudice di merito abbia ricostruito diversamente il contenuto della domanda.
  • La deduzione in cassazione di un vizio di omessa pronuncia è fondata quando dal testo dell'atto introduttivo del grado precedente risulti in modo autosufficiente che la questione era stata effettivamente devoluta al giudice di merito.
  • L'accoglimento del motivo per omessa pronuncia assorbe le ulteriori censure incompatibili con la necessità di un nuovo esame della causa da parte del giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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