Sentenza del 10/09/2019 n. 61 - Comm. Trib. Prov. Asti
Crediti tributari - Eredità col beneficio dell'inventario - Assoggettabilità all'art. 498 c.c. - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per il Comune di trasferire agli eredi la pretesa relativa a un tributo già accertato nei confronti del contribuente deceduto. Gli eredi avevano accettato l’eredità con beneficio d’inventario e avevano quindi attivato la procedura prevista dagli artt. 498 e seguenti del codice civile, informando i creditori del defunto e invitandoli a dichiarare i propri crediti. Il Comune, pur essendo creditore, non aveva dichiarato tempestivamente il credito tributario secondo le modalità e i termini della procedura.
La decisione
La pretesa tributaria è stata annullata. Sebbene il debito IMU potesse in astratto essere trasferito agli eredi che avevano accettato l’eredità, l’accettazione con beneficio d’inventario impone il rispetto della procedura di liquidazione prevista dagli artt. 498 e seguenti del codice civile. L’omessa dichiarazione del credito da parte dell’ente comunale nei termini previsti ha determinato l’inefficacia della pretesa nei confronti degli eredi e l’annullamento del provvedimento accertativo.
Norme richiamate
Disciplina l’avvio della liquidazione dell’eredità accettata con beneficio d’inventario e la chiamata dei creditori affinché dichiarino i rispettivi crediti. Anche il creditore tributario deve rispettare tale procedura per far valere il proprio credito ereditario.
Artt. 498 e seguenti del codice civile
La procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata vincola i creditori del defunto al rispetto delle forme e dei termini previsti. L’omessa o tardiva partecipazione del creditore può comportare l’inammissibilità o l’inefficacia della pretesa nei confronti dell’eredità beneficiata.
Massime di principio
- Il debito tributario del contribuente deceduto può essere fatto valere nei confronti degli eredi che accettano l’eredità, ma deve essere trasferito e richiesto nel rispetto delle regole applicabili alla successione.
- L’accettazione con beneficio d’inventario separa il patrimonio del defunto da quello degli eredi e assoggetta i creditori, inclusi gli enti pubblici e tributari, alla procedura di liquidazione prevista dal codice civile.
- Quando gli eredi notificano ai creditori l’apertura della procedura prevista dagli artt. 498 e seguenti c.c., l’ente creditore deve dichiarare il proprio credito nei termini e nelle forme stabilite.
- Un accertamento tributario già emesso non esonera il Comune dall’obbligo di partecipare correttamente alla procedura ereditaria: la mancata dichiarazione del credito può impedire di pretenderne il pagamento dagli eredi beneficiati.
- In situazioni analoghe è necessario verificare sia la validità dell’accertamento fiscale sia il rispetto degli adempimenti successori, delle comunicazioni e dei termini previsti per la liquidazione dell’eredità beneficiata.
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