Sentenza del 10/09/2019 n. 4971 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Deposito presso la casa comunale - Comunicazione preventiva di fermo -Residenza non corretta - Interruzione termini di prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione preventiva di fermo è stata ritenuta priva di efficacia interruttiva della prescrizione, poiché non risultava validamente notificata. Il deposito presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso all'albo comunale non sanano la notifica quando i tentativi iniziali siano stati eseguiti presso una residenza non corretta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'efficacia della comunicazione preventiva di fermo quale atto interruttivo della prescrizione, sostenendo che la notifica non fosse stata eseguita ritualmente. I tentativi di notifica erano stati effettuati presso una residenza errata, circostanza comprovata dal certificato di residenza storica. L'amministrazione aveva proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale secondo le modalità previste per i destinatari irreperibili, ma tale procedura non era applicabile perché l'irreperibilità derivava da un indirizzo erroneo e non da una corretta ricerca presso l'effettiva residenza del contribuente.
Norme richiamate
Art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973
La disposizione disciplina le modalità di notificazione degli atti della riscossione, compreso il deposito presso la casa comunale nei casi previsti. Tale procedura presuppone però che i tentativi di notifica siano stati correttamente indirizzati e che ricorrano effettivamente i presupposti dell'irreperibilità.
Art. 60 d.P.R. 600/1973
La norma disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari e il ricorso alle forme previste per l'irreperibilità. La notifica non è valida quando l'indirizzo utilizzato dall'amministrazione è errato, poiché non può essere imputata al contribuente un'irreperibilità derivante da un errore dell'ente notificante.
Massime di principio
- Una comunicazione preventiva di fermo può interrompere la prescrizione solo se è stata validamente notificata e il destinatario è stato posto concretamente in condizione di conoscerla.
- Il deposito presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso non sono sufficienti se l'amministrazione ha tentato la notifica presso un indirizzo diverso dalla residenza effettiva del contribuente.
- Il certificato di residenza storica può costituire prova rilevante per dimostrare che l'indirizzo utilizzato per la notifica era errato.
- Le modalità di notifica previste per l'irreperibilità non possono essere utilizzate per sanare un errore dell'amministrazione nell'individuazione della residenza.
- Se l'atto non è stato ritualmente notificato, esso non produce l'effetto di interrompere la prescrizione; occorre quindi verificare la validità della notifica prima di riconoscere efficacia interruttiva agli atti della riscossione.
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