Sentenza del 10/09/2019 n. 4965 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Successioni - Rettifica e ritrattabilità - Dichiarazione di Successione - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di rettificare o ritrattare una dichiarazione di successione anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 346/1990. La rettifica può riguardare sia errori di fatto sia errori di diritto. Il punto centrale è la ripartizione dell'onere della prova: se la correzione viene presentata prima della notificazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta, l'Ufficio deve considerare la dichiarazione rettificata, restando libero di verificare i valori indicati; se invece la correzione interviene dopo la notifica dell'avviso, spetta al contribuente dimostrare in giudizio la correttezza della modifica.
La decisione
È stato riconosciuto che la dichiarazione di successione è rettificabile anche oltre il termine ordinario di presentazione. Prima della notifica dell'avviso di liquidazione, l'Amministrazione deve rispettare le risultanze della rettifica, salvo esercitare i propri poteri di controllo e contestare i valori emendati, con onere della prova a suo carico. Dopo la notifica dell'avviso, invece, la rettifica non opera automaticamente nei confronti dell'Ufficio e il contribuente deve provarne la fondatezza in sede contenziosa. L'esito è quindi favorevole al contribuente sul principio della ritrattabilità, ma condizionato alla fase procedimentale in cui la correzione viene effettuata.
Norme richiamate
Art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Termine per la presentazione della dichiarazione di successione
Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione non impedisce al contribuente di correggere successivamente errori di fatto o di diritto. Tuttavia, gli effetti della rettifica e l'onere della prova variano a seconda che essa intervenga prima o dopo la notifica dell'avviso di liquidazione.
Cassazione, sentenza n. 11526 dell'11 maggio 2018
La dichiarazione di successione può essere rettificata anche dopo la scadenza del termine ordinario. Prima dell'avviso di liquidazione l'Ufficio deve considerare la correzione, mentre dopo la notifica dell'avviso il contribuente deve dimostrarne la correttezza in giudizio.
Massime di principio
- La scadenza del termine per presentare una dichiarazione fiscale non rende necessariamente intangibili gli errori commessi: in materia di successione, il contribuente può correggere errori di fatto o di diritto anche successivamente.
- La tempestività della rettifica è decisiva: una correzione presentata prima dell'avviso di liquidazione deve essere esaminata dall'Ufficio, mentre una correzione successiva deve essere sostenuta e provata dal contribuente in sede contenziosa.
- Prima della notifica dell'avviso, l'Amministrazione conserva il potere di verificare i dati corretti e i relativi valori; l'obbligo di prova dell'eventuale maggiore imposta resta però a suo carico.
- Dopo la notifica dell'avviso, il contribuente non può limitarsi a presentare una dichiarazione rettificativa, ma deve documentare la fondatezza degli errori corretti e impugnare tempestivamente la pretesa.
- È opportuno conservare documentazione idonea a dimostrare sia l'errore originario sia la correttezza della rettifica, soprattutto quando questa viene presentata dopo l'avvio della fase di liquidazione.
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