Cassazione Civile, Ordinanza n. 12956/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per compensi professionali maturati in favore della società poi fallita, invocando il privilegio professionale ex art. 2751-bis c.c. La pretesa riguardava, tra l’altro, attività stragiudiziale svolta nella negoziazione e conclusione di una transazione con una banca, oltre ad altre attività giudiziali. In sede di verifica, il credito era stato ammesso solo in parte; il giudice delegato aveva riconosciuto una quota in privilegio e una in chirografo. L’avvocato propose opposizione allo stato passivo per ottenere l’ammissione integrale, mentre il curatore resistette e propose impugnazione incidentale chiedendo la revoca dell’ammissione parziale, anche per prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956, comma 1, n. 2, c.c. con riferimento al compenso per l’attività stragiudiziale. Il tribunale rigettò l’opposizione quanto al compenso stragiudiziale, ritenendo che il giuramento decisorio deferito dall’opponente e la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento fosse avvenuto equivalesse a giuramento negativo favorevole al curatore; per le altre attività confermò la liquidazione entro i minimi tariffari e la riduzione del 30% per l’assistenza prestata a più società con identica posizione processuale, dichiarando tardiva l’impugnazione incidentale del fallimento. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la decisione sulla prescrizione presuntiva e sugli effetti del giuramento decisorio; 2) la violazione dei principi costituzionali per l’interpretazione dell’art. 2960 c.c.; 3) l’apparenza/contraddittorietà della motivazione sui minimi tariffari; 4) la violazione dei criteri tariffari nella liquidazione; 5) l’erronea applicazione della riduzione del 30% prevista per l’assistenza a più clienti con identica posizione processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ritenendo corretta l’applicazione del recente principio delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di accertamento del passivo, se il curatore eccepisce la prescrizione presuntiva e il creditore deferisce giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto produce gli effetti del mancato giuramento, con decisione sfavorevole alla massa. Ha inoltre ritenuto fondata la censura sulla motivazione del tribunale, perché internamente contraddittoria e inferiore al minimo costituzionale, avendo il giudice richiamato l’assenza di istruttoria pur in presenza di attività di appello e cassazione e di rinuncia al compenso per il primo grado. Il quarto motivo è stato assorbito, poiché relativo alla medesima questione della liquidazione entro i minimi tariffari. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: la Corte ha rilevato che la riduzione del 30% prevista dalla tariffa per l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto di più clienti con identica posizione processuale era stata correttamente applicata, mentre le doglianze del ricorrente erano generiche e prive di autosufficienza. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma posta a base della domanda di ammissione al passivo del creditore professionista
richiamato come fondamento del privilegio invocato per i compensi professionali
art. 2956, comma 1, n. 2, c.c.
la prescrizione presuntiva del compenso professionale è stata eccepita dal curatore; la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite sugli effetti del giuramento decisorio in tale ipotesi
in caso di giuramento decisorio “de scientia”, la dichiarazione di ignorare se il pagamento sia avvenuto equivale a giuramento negativo solo secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite richiamate dalla Corte, con esito sfavorevole alla massa fallimentare
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente per censurare l’interpretazione dell’art. 2960 c.c. sotto il profilo dell’eguaglianza
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato per denunciare la violazione del giusto processo e l’apparenza/mancanza di adeguata motivazione
art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.m. 127/2004
la Corte distingue tra la regola dell’onorario unico aumentabile per più parti e la regola della riduzione del 30% quando, pur con identica posizione processuale, siano esaminate situazioni particolari di fatto o di diritto; nel caso concreto la riduzione è ritenuta corretta
art. 5, quinto comma, tariffa professionale
applicabile quando la prestazione richiede l’esame di situazioni particolari di più clienti con identica posizione processuale, con compenso secondo tariffa ridotto del 30%
art. 5, comma 4, tariffa professionale
prevede l’unico onorario aumentabile in caso di assistenza di più persone con la stessa posizione processuale
Massime di principio
- In tema di accertamento del passivo, quando il credito del professionista è colpito da eccezione di prescrizione presuntiva e il creditore deferisce giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento e conduce a una decisione sfavorevole alla massa, secondo il principio nomofilattico delle Sezioni Unite.
- La motivazione del giudice di merito è apparente o comunque inferiore al minimo costituzionale quando presenta un contrasto irriducibile tra i fatti ricostruiti e la ragione giustificativa della decisione, o quando trascura elementi decisivi già esposti nella stessa sentenza.
- Nella liquidazione dei compensi professionali in favore di un avvocato che assista più soggetti con identica posizione processuale, occorre distinguere tra la disciplina dell’onorario unico aumentabile per pluralità di parti e quella della riduzione del 30% quando, pur in presenza di identità di posizione processuale, siano esaminate specifiche situazioni di fatto o di diritto riferibili ai singoli assistiti.
- Le censure in cassazione contro la liquidazione tariffaria devono essere specifiche e autosufficienti: non basta affermare in modo generico che non vi erano questioni particolari o che alcune attività avrebbero meritato autonoma considerazione, occorrendo indicare puntualmente le attività svolte e la loro incidenza sulla liquidazione impugnata.
- Quando il giudice utilizza criteri tariffari discrezionali, il mancato esercizio di una facoltà prevista dalla tariffa non è denunciabile in sede di legittimità se la decisione è sorretta da motivazione non apparente e logicamente comprensibile.
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