Sentenza n. 434/2026 - Pescara, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: avverso e per l'annullamento del diniego tacito serbato dal Consorzio Sud rispetto alla nota di signi-ficazione avanzata dal ricorrente, con trasmissione a mezzo PEC in data 30.07.2025, su modulo dell'Ente stesso denominato "Richiesta di accesso civico (art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)", concernente la richiesta di pubblicazione sul sito dell'Ente "www.consorziobonificasud.it", dei seguenti atti: 1) nota protocollo 1759/2020, copia del progetto esecutivo; 2) copia delle bollette elettriche dal 01.01.2020 al 30.06.2025, per tutte le stazioni di pompag-gio gestite dal Consorzio; 3) copia del Regolamento Irriguo, prot. n. 8797 del 17.06.2022 (doc. 1: istanza di accesso con ricevute pec), nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente di vedere pubblicati sul suddetto sito del Con-sorzio Sud detti documenti ovvero di prendere visione ed estrarre copia inte-grale degli stessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D'ERCOLE GIOVANNI MARCO il 12\1\2026 : Annullamento, previa sospensione dell’efficacia giuridica - nel ricorso principale, del diniego tacito serbato dal Consorzio bonifica Sud rispetto alla nota di significazione avanzata dal ricorrente, con trasmissione a mezzo PEC in data 30.07.2025, su modulo dell’Ente stesso denominato “Richiesta di accesso civico (art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)”, concernente la richiesta di pubblicazione sul sito dell’Ente “www.consorziobonificasud.it”, dei seguenti atti: 1) nota protocollo 1759/2020, copia del progetto esecutivo; 2) copia delle bollette elettriche dal 01.01.2020 al 30.06.2025, per tutte le stazioni di pompaggio gestite dal Consorzio; 3) copia del Regolamento Irriguo, prot. n. 8797 del 17.06.2022 (doc. 1: istanza di accesso con ricevute pec), nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente di vedere pubblicati sul suddetto sito del Consorzio bonifica Sud detti documenti ovvero di prendere visione ed estrarre copia integrale degli stessi, - nonché’, in conseguenza dell’impugnativa odiernamente proposta - per l’annullamento, nei limiti d’interesse di parte ricorrente, a. della nota prot. 4193 del 26.11.2025, ad oggetto: “rif. Vs. nota del 30.07.2025 ‘ Richiesta di accesso civico (art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 14 mrzo 2013)’ - Comunicazione di diniego “ (doc. 2: diniego); b. di ogni altro atto e-o provvedimento - tecnico e-o amministrativo - ad esso presupposto, conseguente e-o, comunque, connesso (ancorché non conosciuto). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D'ERCOLE GIOVANNI MARCO il 8\5\2026 : annullamento, previa sospensione dell’efficacia giuridica nel ricorso principale, a. del diniego tacito serbato dal Consorzio Sud rispetto alla nota di significazione avanzata dal ricorrente, con trasmissione a mezzo PEC in data 30.07.2025, su modulo dell’Ente denominato “Richiesta di accesso civico (art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)”, concernente la richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente “www.consorziobonificasud.it”, dei seguenti atti: 1) nota protocollo 1759/2020, copia del progetto esecutivo; 2) copia delle bollette elettriche dal 01.01.2020 al 30.06.2025, per tutte le stazioni di pompaggio gestite dal Consorzio; 3) copia del Regolamento Irriguo, prot. n. 8797 del 17.06.2022, nonché accertamento e declaratoria b. del diritto del ricorrente di vedere pubblicati sul suddetto sito del Consorzio Sud detti documenti ovvero di prendere visione ed estrarre copia integrale degli stessi, - nonché, in conseguenza dell’impugnativa proposta con i motivi aggiunti del 24.12.2025 - annullamento, nei limiti d’interesse di parte ricorrente, c. della nota prot. 4193 del 26.11.2025, ad oggetto: “Rif. Vs. nota del 30.07.2025 Richiesta di accesso civico (art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) - Comunicazione di diniego”; d. di ogni altro atto e-o provvedimento - tecnico e-o amministrativo - ad esso presupposto, conseguente e-o, comunque, connesso (ancorché non conosciuto); oltreché, in conseguenza della odierna impugnativa, annullamento, nei limiti d’interesse di parte ricorrente, e. della nota del 3 aprile 2026 prot. n. 1201/2026 (doc. 3: atto impugnato), con cui il Consorzio Sud ha negato al ricorrente l’accesso ai documenti amministrativi richiesti in data 28 febbraio 2026 (doc. 4: istanza d’accesso con allegati); f. di ogni altro atto e-o provvedimento - tecnico e-o amministrativo - ad esso presupposto, conseguente e-o, comunque, connesso ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-diniego e successivo diniego espresso sull’istanza di accesso civico generalizzato a un progetto esecutivo, alle bollette elettriche delle stazioni di pompaggio dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2025 e al regolamento irriguo; con motivi aggiunti è stato impugnato anche il diniego del 3 aprile 2026 relativo a un’istanza presentata nell’interesse di un’altra consorziata.
Esito
Favorevole al ricorrente (consorziato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dichiarandosi ingegnere e consorziato, aveva chiesto il 30 luglio 2025, mediante il modulo dell’Ente per l’accesso civico, copia del progetto esecutivo richiamato nella nota prot. 1759/2020, delle bollette elettriche dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2025 per tutte le stazioni di pompaggio e del regolamento irriguo prot. 8797 del 17 giugno 2022. Impugnato inizialmente il silenzio, ha poi contestato con i primi motivi aggiunti il diniego espresso del 26 novembre 2025. Ha dedotto che l’accesso civico generalizzato non richiede un interesse qualificato; che la natura endoprocedimentale del progetto e la mancata approvazione definitiva del regolamento non escludono l’ostensione; che la qualità di consorziato giustifica comunque l’interesse a conoscere costi e atti di gestione; e che i limiti dell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 richiedono l’individuazione di un pregiudizio concreto e la valutazione di soluzioni meno restrittive, compreso l’accesso parziale. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato il diniego del 3 aprile 2026 su una distinta istanza del 26 febbraio 2026, presentata non in proprio ma quale procuratore generale di un’altra consorziata, per ottenere documenti utili a un giudizio tributario relativo al contributo consortile richiesto a quest’ultima.
La decisione
Il ricorso originario contro il silenzio è stato dichiarato improcedibile perché, nelle more, il Consorzio aveva adottato un diniego espresso. I primi motivi aggiunti sono stati accolti: il TAR ha annullato il diniego del 26 novembre 2025 e ha disposto il riesame dell’istanza. La richiesta va qualificata come accesso civico generalizzato, dato che riguarda anche documenti non soggetti a obbligo di pubblicazione; non sono quindi ragioni valide di diniego né l’assenza di un obbligo di pubblicazione, né la mancata dimostrazione di un interesse personale, né la natura interna o non provvedimentale dei documenti. Quanto al progetto esecutivo, il richiamo generico al copyright non basta: occorre indicare quale contenuto sia effettivamente riservato e quale pregiudizio concreto alla proprietà intellettuale o agli interessi economici e commerciali deriverebbe dalla divulgazione, valutando anche l’oscuramento delle sole parti tutelate. La richiesta non è generica, poiché individua tipologia e oggetto dei documenti e, per le bollette, il periodo; il diniego non ha inoltre motivato un eventuale carattere manifestamente oneroso o sproporzionato. Il Consorzio dovrà riesaminare l’istanza verificando i soli limiti ed esclusioni dell’art. 5-bis e, se ne ricorrono i presupposti, consentire l’accesso parziale. I secondi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili: riguardavano una posizione sostanziale distinta, appartenente all’altra consorziata, e non potevano introdurre nel giudizio un autonomo ricorso di un diverso titolare mediante la rappresentanza del ricorrente. Quest’ultima avrebbe potuto proporre un ricorso autonomo, eventualmente riunibile per connessione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. 33/2013
La domanda deve pertanto essere ricondotta all’accesso civico generalizzato previsto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, avente ad oggetto dati e documenti ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, e non all’accesso civico semplice di cui al comma 1 della medesima disposizione;
L’istanza che richiede documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria va qualificata come accesso civico generalizzato; tale accesso non è subordinato alla dimostrazione di una legittimazione soggettiva o di un interesse personale.
art. 5-bis, commi 2 e 4, d.lgs. 33/2013
quanto alla dedotta tutela del diritto d’autore sul progetto esecutivo, essa non giustifica il diniego integrale sulla base della mera affermazione che il documento sarebbe “coperto da copyright”, occorrendo individuare concretamente il pregiudizio (cfr. art. 5bis: “un pregiudizio concreto”) che la sua ostensione determinerebbe per gli interessi economici e commerciali, compresa la proprietà intellettuale, tutelati dall’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33 del 2013, e verificare la possibilità di consentire eventualmente un accesso parziale (cfr. art. 5bis: “Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.”);
Il diniego per la tutela degli interessi economici e commerciali, della proprietà intellettuale o del diritto d’autore richiede l’individuazione del pregiudizio concreto prodotto dalla divulgazione. Se il limite riguarda soltanto parti del documento, deve essere valutato l’accesso parziale, eventualmente mediante oscuramento delle parti tutelate.
L’art. 43 c.p.a. consente alle parti già ricorrenti di introdurre mediante motivi aggiunti domande nuove al proprio ricorso principale (eventualmente convenendo in giudizio anche terzi) purché connesse a quelle già proposte, ma non consente di introdurre con tale mezzo nel giudizio un autonomo ricorso di altro ricorrente, titolare di una distinta posizione sostanziale;
I motivi aggiunti possono introdurre domande nuove connesse proposte dalle parti già presenti in giudizio, ma non possono veicolare un autonomo ricorso spettante a un soggetto diverso, titolare di una distinta posizione sostanziale.
Teresa D’Ercole avrebbe pertanto potuto impugnare il diniego opposto alla propria istanza mediante autonomo ricorso, salva la successiva riunione per connessione ai sensi degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a.;
La domanda del distinto titolare del diritto di accesso deve essere proposta con ricorso autonomo; i giudizi possono poi essere riuniti se sussistono i presupposti di connessione.
Massime di principio
- L’accesso civico generalizzato riguarda dati e documenti detenuti dall’amministrazione ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria; la mancata previsione di un obbligo di pubblicazione non è, da sola, una ragione legittima per negarlo.
- L’accesso civico generalizzato è riconosciuto a chiunque senza necessità di dimostrare un interesse personale qualificato o una specifica utilità tratta dai documenti, ferma la verifica delle esclusioni e dei limiti previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.
- La natura endoprocedimentale, interna o non provvedimentale di un documento non lo sottrae, di per sé, all’accesso civico generalizzato, che può riguardare dati e documenti detenuti dall’amministrazione; il diniego deve fondarsi su uno specifico limite previsto dalla legge.
- Il richiamo alla riservatezza, al diritto d’autore o alla proprietà intellettuale non giustifica un diniego integrale senza individuare il contenuto effettivamente protetto e il pregiudizio concreto derivante dalla divulgazione. Se il limite interessa solo parti del documento, l’amministrazione deve valutare l’accesso parziale, anche mediante oscuramento.
- Una richiesta di accesso non è genericamente formulata quando individua i documenti per tipologia e oggetto e specifica, ove pertinente, il periodo temporale; un eventuale carattere manifestamente oneroso o sproporzionato deve essere motivato dall’amministrazione.
- I motivi aggiunti non possono introdurre nel giudizio un autonomo ricorso spettante a un diverso soggetto, titolare di una posizione sostanziale distinta. Quest’ultimo deve agire con ricorso autonomo, salva la possibile riunione per connessione.
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