Cassazione Penale, Sentenza n. 6023/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere disposta per Pecoraro per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione di un clan (fatto del 9 dicembre 2022). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione riguardo ai gravi indizi di colpevolezza basati su riconoscimenti fotografici (contestando discrepanze fra le descrizioni dei testi e l'aspetto, l'età e segni particolari del Pecoraro, come un vistoso tatuaggio e la barba), criticava l'utilizzo di provvedimenti giurisdizionali come elementi indiziari e sosteneva l'insussistenza delle esigenze cautelari (perché aveva cambiato residenza, lavorava regolarmente e la presunzione di pericolosità è relativa). In integrazione la difesa osservava che la presenza della mascherina avrebbe reso incerto il riconoscimento fotografico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non si fossero verificati vizi di legge o di motivazione rilevanti: la motivazione del Tribunale di Napoli è stata giudicata logica e coerente nel ritenere la gravità indiziaria sulla base del doppio riconoscimento fotografico effettuato dai denuncianti a breve distanza temporale dai fatti e dall'osservazione protratta delle fattezze dell'autore. I segni particolari (tatuaggio, barba) sono stati valutati e ritenuti non sufficienti a invalidare i riconoscimenti; le contestazioni sull'utilizzo di provvedimenti giurisdizionali sono state disattese; le esigenze cautelari sono state confermate sulla base della vicinanza del ricorrente al clan De Luca Bossa e dei precedenti penali (tra cui condanne per evasione), che rendevano inidonea anche la misura domiciliare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; nessuna remissione in libertà è stata disposta.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. e
Riferimento ai motivi di impugnazione in Cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che non ricorresse alcuna violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ai sensi di questa disposizione.
Riferimento alla presunzione relativa di pericolosità nei delitti aggravati dall'agevolazione mafiosa; il Tribunale ha applicato tale presunzione e valutato che la vicinanza al clan e i precedenti attestate la spiccata pericolosità sociale.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti.
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico ricevuto in tempi brevi e ripetuto da più testi viene considerato indizio forte: discrepanzie su elementi accessori (tatuaggi, barba, età apparente) non sono automaticamente decisivi se il tribunale valuta l'osservazione prolungata e la certezza dei testimoni.
- La presenza di una mascherina al momento dell'evento non esclude automaticamente l'attendibilità del riconoscimento: il giudice valuta il contesto, la porzione del volto osservata, la durata dell'osservazione e la certezza manifestata dai testi.
- Per contestare con successo la misura cautelare occorre fornire elementi concreti e nuovi che mettano in crisi la motivazione del giudice (non bastano affermazioni generiche circa cambio di residenza o attività lavorativa); il giudice apprezza la prova dei fatti e dei precedenti che indicano pericolosità.
- La vicinanza ad un'organizzazione mafiosa e precedenti penali (soprattutto condanne per evasione) rafforzano la valutazione della pericolosità sociale e possono rendere inidonee misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.
- Le censure di mera insufficienza motivazionale ripetute in sede di gravame sarebbero dichiarate inammissibili se il giudice del riesame ha già dato risposte logiche e coerenti; in sede di impugnazione è necessario articolare specifiche violazioni di legge o motivazioni manifestamente illogiche.
- L'utilizzo di provvedimenti giurisdizionali e elementi investigativi come indizi è consentito se il Tribunale motiva adeguatamente la loro rilevanza; la semplice affermazione di inutilizzabilità deve essere supportata da argomentazioni probatorie.
Testo integrale
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