Cassazione Penale, Sentenza n. 33064/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per rapina pluriaggravata pronunciata dal Tribunale di Roma e confermata dalla Corte d\'Appello di Roma. Il ricorrente deduce plurimi vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità: in particolare contesta che il teste Peroni lo avrebbe identificato come autore della rapina solo in seguito a domanda della polizia giudiziaria e non spontaneamente, e contesta l\'attendibilità dei riconoscimenti fotografici utilizzati per la condanna; in sostanza solleva doglianze di natura fattuale e sulla valutazione della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ha ritenuto che le doglianze siano riconducibili a valutazioni alternative dei fatti gi gi udicati dai giudici di merito (censura fattuale) e quindi non ammissibili in Cassazione, non essendo dimostrati decisivi travisamenti. La Corte ha confermato che la sentenza impugnata si era correttamente fondata sulla concorde individuazione fotografica dell\'imputato da parte di Peroni (ritenuto attendibile per la sua conoscenza pregressa dell\'imputato e per l\'immediato inseguimento dopo i fatti), della persona offesa e di un terzo, e che le censure difensive erano state esaminate e confutate. Per l\'inammissibilità totale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Riferimento alla modalità procedurale seguita nel procedimento di legittimità; attestazione che il procedimento si svolge secondo quanto previsto dalla norma citata.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama il requisito di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione; i motivi generici o meramente fattuali sono inammissibili.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Individua tra i casi di ammissibilità i motivi di diritto; la censura puramente valutativa dei fatti non rientra fra i motivi consentiti.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità totale del ricorso.
giurisprudenza: Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per motivare la sanzione pecuniaria quando il ricorso sia stato proposto determinando l\'inammissibilità per colpa; la Corte di legittimità ha ritenuto proporzionata una somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina le valutazioni di merito: i motivi che si limitano a offrire una diversa lettura dei fatti o della prova sono inammissibili
- Per essere ammissibile, un ricorso in Cassazione deve indicare motivi di diritto specifici e non generici, e, se si sostiene il travisamento dei fatti, deve documentare in modo decisivo tale travisamento
- Gli accertamenti probatori fondati su riconoscimenti fotografici e su più identificazioni concordi possono essere ritenuti attendibili se ricorrono elementi che ne rafforzano l\'attendibilità (conoscenza pregressa del teste dell\'imputato, comportamento immediato successivo all\'evento come l\'inseguimento, coerenza tra più dichiarazioni)
- Ripetere censure gi discusse e respinte in sede di merito senza introdurre nuovi elementi o senza dimostrare errori giuridici determinanti non basta per ottenere l\'ammissione del ricorso
- Quando il ricorrente propone ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai requisiti formali/di specificità, la Cassazione può imporre non solo le spese processuali ma anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
- Per impugnare efficacemente una sentenza per vizi di identificazione occorre dimostrare vizi procedurali nel riconoscimento (es. procedura suggestiva), contraddizioni sostanziali tra i riconoscimenti o elementi nuovi che possano incidere sulla valutazione complessiva della prova
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