Cassazione Civile, Ordinanza n. 22243/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società debitrice aveva proposto reclamo avverso il decreto del tribunale che aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo e, contestualmente, dichiarato il fallimento su istanza di un creditore. La corte d’appello ha respinto il reclamo. In cassazione la società ha proposto tre motivi di ricorso, ma il testo riportato della decisione non ne espone il contenuto specifico: la Corte decide però su una questione preliminare e rileva che la procura alle liti apposta in calce al ricorso non consente di identificare il soggetto che l’ha conferita, perché la firma del legale rappresentante è illeggibile e nell’atto non è indicato il nominativo di chi ha rilasciato la procura. Il fallimento ha eccepito in controricorso proprio tale carenza, sostenendo che la procura non permetteva di individuare il sottoscrittore e quindi la provenienza del mandato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura alle liti era nulla: mancava l’indicazione del nominativo del soggetto che, quale legale rappresentante della società, aveva conferito il mandato, e la firma illeggibile non consentiva di accertarne la provenienza e la legittimazione. La nullità della procura ha comportato l’inammissibilità del ricorso per cassazione cui essa accede. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese in favore del controricorrente e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
sono richiamati come base del reclamo proposto avverso l’inammissibilità della proposta di concordato e la dichiarazione di fallimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è il parametro cui rinvia il comma 1-quater per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
è richiamato indirettamente nel principio sull’onere di rendere identificabile il conferente della procura, necessario per verificare la legittimazione e lo ius postulandi.
Massime di principio
- La procura alle liti apposta in calce o a margine dell’atto processuale è valida solo se dall’atto stesso o dall’atto cui accede risulti identificabile il soggetto che l’ha conferita, così da consentire il controllo della legittimazione e dello ius postulandi del difensore.
- La certificazione del difensore riguarda l’autografia della sottoscrizione, ma non sana la mancanza di identificazione del conferente quando la firma sia illeggibile e non sia possibile individuare la persona fisica o il rappresentante societario che ha rilasciato il mandato.
- Quando la procura non consente di accertare la provenienza della sottoscrizione e la qualità rappresentativa di chi l’ha apposta, la procura deve considerarsi priva di effetti e il ricorso per cassazione che vi accede è inammissibile.
- In presenza di firma illeggibile e assenza del nominativo del sottoscrittore, non è sufficiente il rinvio a fonti esterne per colmare il difetto di identificazione, se dall’atto processuale non emerge comunque in modo certo chi abbia conferito il mandato.
Come è indicizzato
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