Cassazione Penale, Sentenza n. 18459/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per violazione di legge e vizio di motivazione la valutazione della gravità indiziaria in relazione ai reati di concorso in furto in luogo di privata dimora aggravato e utilizzo indebito della carta Postepay intestata ad Antonia Sica. Contestava in particolare l'identificazione a suo carico tramite fotogrammi estratti dalle videoregistrazioni e l'indicazione resa dagli agenti di polizia giudiziaria (che dichiararono di conoscere la ricorrente per "trascorsi giudiziari"), lamentando l'assenza di un vaglio di attendibilità del dichiarante, la vetustà dei precedenti che ridurrebbe l'affidabilità del ricordo e la mancata sottoposizione di album fotosegnaletici alla persona offesa o ai gestori degli esercizi commerciali in cui era stata usata la carta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i rimproveri della ricorrente fossero diretti a una diversa valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito e non censurabili in sede di legittimità, salvo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, che non emergono dal provvedimento impugnato. Il provvedimento del Riesame è stato ritenuto adeguatamente motivato: analisi dei video di sorveglianza, riconoscimento della vittima (con richiamo a "foto 1" e "foto 29"), corrispondenza di particolari fisici e abbigliamento, e riscontri investigativi legati all'uso della carta nei vari esercizi. Per tali ragioni la censura sulla scarsa valenza indiziante del riconoscimento fotografico è stata respinta. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla richiesta di riesame; indica il rimedio processuale impiegato per impugnare l'ordinanza cautelare
Definisce il requisito della gravità indiziaria; la Corte ricorda che l'assenza di gravi indizi è rilevabile in cassazione solo se si traduce in violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
Regola le esigenze cautelari; citata ai fini del quadro normativo che giustifica le misure personali
Tratta dei presupposti e della motivazione degli atti cautelari; la motivazione del Riesame è valutata alla luce dei parametri richiesti da questa norma
Richiamato come modello strutturale della motivazione cui il Tribunale del Riesame deve conformarsi, adattato al procedimento cautelare
Disposizione che disciplina la ricognizione personale; la Corte sottolinea che l'identificazione fotografica ha valore indiziario in quanto dichiarazione confermativa e la sua forza va valutata nel contesto delle indagini, anche senza le formalità previste per la ricognizione personale
Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità fondata su colpa, il versamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare la ricorrente a pagare spese e euro 3.000
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: il giudice di legittimità verifica solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non può riesaminare i fatti o ritrattare valutazioni di attendibilità riservate al giudice di merito.
- Il riconoscimento basato su videoriprese o individuazione fotografica può costituire grave indizio anche se non effettuato secondo le formalità della ricognizione personale; il suo valore dipende dalla coerenza, dalla precisione della descrizione della vittima e dai riscontri investigativi.
- La conoscenza pregressa dell'indagato da parte degli agenti o l'esistenza di precedenti non fanno automaticamente venir meno il valore dell'individuazione, ma possono essere considerati nella valutazione complessiva dell'attendibilità.
- La mancata sottoposizione di un album fotosegnaletico non è necessariamente decisiva nel giudizio cautelare se sussistono altri elementi indiziari e una motivazione del Riesame che li ricostruisce coerentemente.
- Un ricorso per cassazione con censure riconducibili a una diversa valutazione del merito è spesso inammissibile e può comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se la inammissibilità dipende da profili di colpa.
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