Cassazione Penale, Sentenza n. 1975/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'appello cautelare contro la misura interdittiva del divieto di esercizio di attività imprenditoriale, disposta dal GIP per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il ricorrente ha dedotto due gruppi di censure: (1) vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali in ordine alla gravità indiziaria, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la reale consapevolezza dell'indagato circa la condizione di bisogno dei lavoratori e non avrebbe esaminato elementi quali identità dei prestatori, permessi di soggiorno, durata dell'impiego, quantità/qualità del lavoro, congruità delle retribuzioni e condizioni di lavoro; (2) vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e al bilanciamento tra interessi, contestando l'uso della cosiddetta professionalità criminale come indice di pericolo di reiterazione e la mancata proporzione/durate della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di riesame abbia fornito motivazione adeguata, logica e coerente: le indagini avevano documentato ripetute richieste dell'indagato all'intermediario di procacciare manodopera 'in nero', il misero corrispettivo e i massacranti orari rendevano plausibile la consapevolezza dello stato di bisogno dei lavoratori, e risultava anche la consapevolezza delle carenze in materia di sicurezza. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale aveva valutato la personalità negativa dell'indagato e il concreto pericolo di reiterazione e aveva considerato gli effetti sull'attività imprenditoriale, ritenendo nondimeno necessario il mantenimento del vincolo per la durata stabilita. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e ordinato il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Articolo invocato per delimitare i motivi di ricorso (inosservanza di norme e vizio di motivazione) che la Corte di Cassazione valuta; imposta i limiti formali delle doglianze in cassazione.
Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione del provvedimento cautelare e al necessario esame delle esigenze cautelari e del bilanciamento degli interessi.
Norma processuale richiamata nella critica alla motivazione e alla valutazione degli elementi indiziari, riferita alle regole sull'apprezzamento della prova e motivazione.
Norma sulle esigenze cautelari e sulle ragioni per il mantenimento della misura; utilizzata per valutare la legittimità del provvedimento interdittivo.
Norma che regola la scelta e la proporzionalità delle misure cautelari personali; rilevante nel giudizio sul bilanciamento tra esigenze cautelari e danno per l'attività imprenditoriale.
comma 2, lett. c) e c-bis)
Richiamato in relazione agli elementi di prova e alle modalità di motivazione circa la gravït indiziaria e i dati probatori raccolti in fase investigativa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Uso procedurale per la sintesi dei motivi di ricorso secondo le disposizioni attuative; citato per conformità formale nella esposizione del ricorso.
Norma che disciplina l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente, applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Art. 23 d.l. n. 137/2020 (convertito)
Richiamato per indicare che il procedimento è stato trattato in udienza camerale secondo le modalità emergenziali previste dalla normativa sulle udienze camerali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Citate in relazione al principio secondo cui l'ammenda alla Cassa delle ammende può essere disposta anche se non si ravvisa colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; usata per motivare la determinazione equitativa di euro 3.000.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari la Corte verifica principalmente l'adeguatezza e la coerenza della motivazione del giudice di merito, non rivalutando nel merito le risultanze probatorie ma controllandone la logicità e l'aderenza ai principi di diritto.
- Per impugnare con successo la valutazione della gravità indiziaria è necessario dimostrare che il giudice non ha dato conto di elementi probatori rilevanti o che la motivazione è manifestamente contraddittoria o apodittica; mere contestazioni generiche non sono sufficienti.
- Quando si contesta la consapevolezza dell'imprenditore circa lo stato di bisogno dei lavoratori, il ricorrente deve proporre elementi concreti che dimostrino l'errore del giudice (es. documentazione sulle retribuzioni, permessi di soggiorno, durata effettiva dei rapporti, circostanze oggettive sulle condizioni di lavoro).
- Il pericolo di reiterazione può essere fondato anche su una 'professionalità' criminale desumibile da comportamenti concorrenti; la breve durata del rapporto con un intermediario non esclude di per sé il pericolo se sussistono indici di sistematicità e indifferenza verso i diritti dei lavoratori.
- Il giudice deve effettuare un bilanciamento tra esigenze cautelari e impatto sull'attività economica e motivare specificamente la scelta e la durata della misura; se tale bilanciamento è adeguatamente motivato, la Corte di legittimità tende a deferire alla valutazione del merito.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in base alla normativa costituzionale e alle pratiche di equità, anche un pagamento alla Cassa delle ammende; pertanto il ricorrente deve considerare il rischio economico di impugnare senza fondatezza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1928/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1929/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1930/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1934/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1935/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1936/2024 del 17/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →