Cassazione Penale, Ordinanza n. 12181/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva riformato la decisione di primo grado, confermando l'originaria qualificazione giuridica del fatto e condannandolo al risarcimento del danno in favore della parte civile. Il ricorso articolava due motivi: con il primo denunciava la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che la precedente archiviazione ex art. 131-bis c.p. impedisse una successiva pronuncia di condanna per il medesimo fatto; con il secondo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello della parte civile, che aveva chiesto una diversa qualificazione giuridica del fatto, ritenuta dal ricorrente non proponibile o comunque irrilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la precedente archiviazione ex art. 131-bis c.p. non integra un provvedimento suscettibile di esecuzione né idoneo a divenire irrevocabile in modo da precludere una successiva sentenza o decreto penale di condanna per il medesimo fatto. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, affermando che la parte civile ha interesse ad appellare ai fini civili la sentenza di condanna quando dalla diversa qualificazione giuridica del fatto possa derivare una differente quantificazione del danno risarcibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il precedente provvedimento di archiviazione ex art. 131-bis c.p. non è considerato ostativo a una successiva pronuncia di condanna per il medesimo fatto, perché non è un atto suscettibile di esecuzione né di irrevocabilità.
ne bis in idem
Il principio non opera, secondo la Corte, nei confronti di un precedente decreto di archiviazione ex art. 131-bis c.p., rispetto a successiva sentenza o decreto penale di condanna per lo stesso fatto.
appello della parte civile
La parte civile è legittimata a impugnare ai fini civili una sentenza di condanna quando la diversa qualificazione giuridica del fatto possa incidere sulla quantificazione del danno risarcibile.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem non impedisce una successiva decisione di condanna quando il precedente esito sia un provvedimento di archiviazione ex art. 131-bis c.p., poiché tale atto non ha natura decisoria irrevocabile assimilabile a una sentenza definitiva.
- La parte civile ha interesse ad appellare anche una sentenza di condanna se mira a una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui possa derivare un diverso e potenzialmente maggiore risarcimento del danno.
- La deduzione di motivi di ricorso manifestamente contrari al dato normativo o alla giurisprudenza consolidata conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, l'imputato ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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