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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25036/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta dell'8.2.2022, che ha riformato l'assoluzione di primo grado e li ha condannati per concorso in furto aggravato (denaro, tabacchi e biglietti di lotterie "gratta e vinci" rinvenuti presso un distributore ENI) e per violazione di domicilio. Denunciano violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sostenendo che la corte d'appello non abbia fornito una "motivazione rafforzata" adeguata a confutare specificamente le ragioni dell'assoluzione di primo grado e che la valutazione degli indizi sia stata erronea e parcellizzata (assenza di tracce sui ricorrenti o sulla loro auto, rilevanza solo di contatti telefonici e della presenza di Mirisciotti nell'auto di Aguglia, discordanza di abbigliamento con le immagini di videosorveglianza, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi formali e di merito: il ricorso è stato ritenuto diffusamente incentrato su censure di merito non sindacabili in sede di legittimità e, in parte, generico e manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il divieto per il giudice di legittimità di rinnovare la valutazione degli elementi di fatto salvo manifesta illogicità, e ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente richiamato e valutato gli indizi (intervento immediato della polizia, tracce della refurtiva che hanno condotto all'auto di Aguglia, presenza di Mirisciotti nell'auto con spiegazioni ritenute implausibili, accesso e comportamento di Aguglia incompatibile con le giustificazioni, segni di escoriazioni e claudicazione compatibili con fuga, nonché risultanze della rinnovazione istruttoria). È quindi confermata l'impostazione della Corte d'appello, ivi compresa l'osservanza dell'obbligo di motivazione "rafforzata" nel ribaltamento di un'assoluzione, e i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa relativi all'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    I ricorrenti invocavano la norma in relazione alla presunta insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d'appello; la Corte ne rileva la deduzione ma giudica il motivo, nel complesso, come censura di merito non idonea a fondare il ricorso di legittimità.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma (sull'insufficienza della prova) è stata richiamata dai ricorrenti per sostenere l'erroneità della condanna; la Corte afferma che le censure attengono alla valutazione di merito degli indizi e non evidenziano manifesta illogicità tale da consentire il riesame in Cassazione.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    La Corte richiama il principio sulla rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento in appello dell'assoluzione di primo grado: nel caso è stata espletata rinnovazione istruttoria (ascolto di teste di polizia giudiziaria) e tale attività è stata valutata dalla Corte d'appello come decisiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per dichiarare la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in Cassazione a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost. n.186 del 2000

    Richiamata a supporto dell'ammissibilità di sanzioni a carico del ricorrente quando emergano profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto congruo il versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove di fatto: può intervenire sul merito probatorio solo se emerge una manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di norme processuali nella motivazione del giudice di merito.
  • Quando la Corte d'appello ribalta un'assoluzione, è richiesto che la motivazione sia "rafforzata": il giudice d'appello deve confutare specificamente e puntualmente le ragioni dell'assoluzione e spiegare perché quelle argomentazioni non tengono.
  • La mera deduzione di alternative possibili o la proposta di una diversa lettura dei dati di fatto non è sufficiente in Cassazione: il ricorso deve evidenziare profili di illegittimità formale o di manifesta illogicità della motivazione.
  • La rinnovazione della prova dichiarativa (es. nuovo esame di testimoni) è un elemento che può giustificare il ribaltamento della decisione di primo grado; la sua corretta esecuzione e valorizzazione rafforza la decisione di condanna in appello.
  • Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare la condanna alle spese e, in presenza di colpa nell'atto di impugnazione, il versamento di una somma alla cassa delle ammende.

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