Cassazione Penale, Sentenza n. 25036/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta dell'8.2.2022, che ha riformato l'assoluzione di primo grado e li ha condannati per concorso in furto aggravato (denaro, tabacchi e biglietti di lotterie "gratta e vinci" rinvenuti presso un distributore ENI) e per violazione di domicilio. Denunciano violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sostenendo che la corte d'appello non abbia fornito una "motivazione rafforzata" adeguata a confutare specificamente le ragioni dell'assoluzione di primo grado e che la valutazione degli indizi sia stata erronea e parcellizzata (assenza di tracce sui ricorrenti o sulla loro auto, rilevanza solo di contatti telefonici e della presenza di Mirisciotti nell'auto di Aguglia, discordanza di abbigliamento con le immagini di videosorveglianza, ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi formali e di merito: il ricorso è stato ritenuto diffusamente incentrato su censure di merito non sindacabili in sede di legittimità e, in parte, generico e manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il divieto per il giudice di legittimità di rinnovare la valutazione degli elementi di fatto salvo manifesta illogicità, e ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente richiamato e valutato gli indizi (intervento immediato della polizia, tracce della refurtiva che hanno condotto all'auto di Aguglia, presenza di Mirisciotti nell'auto con spiegazioni ritenute implausibili, accesso e comportamento di Aguglia incompatibile con le giustificazioni, segni di escoriazioni e claudicazione compatibili con fuga, nonché risultanze della rinnovazione istruttoria). È quindi confermata l'impostazione della Corte d'appello, ivi compresa l'osservanza dell'obbligo di motivazione "rafforzata" nel ribaltamento di un'assoluzione, e i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa relativi all'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
I ricorrenti invocavano la norma in relazione alla presunta insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d'appello; la Corte ne rileva la deduzione ma giudica il motivo, nel complesso, come censura di merito non idonea a fondare il ricorso di legittimità.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
La norma (sull'insufficienza della prova) è stata richiamata dai ricorrenti per sostenere l'erroneità della condanna; la Corte afferma che le censure attengono alla valutazione di merito degli indizi e non evidenziano manifesta illogicità tale da consentire il riesame in Cassazione.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio sulla rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento in appello dell'assoluzione di primo grado: nel caso è stata espletata rinnovazione istruttoria (ascolto di teste di polizia giudiziaria) e tale attività è stata valutata dalla Corte d'appello come decisiva.
Applicata per dichiarare la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in Cassazione a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. n.186 del 2000
Richiamata a supporto dell'ammissibilità di sanzioni a carico del ricorrente quando emergano profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto congruo il versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove di fatto: può intervenire sul merito probatorio solo se emerge una manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di norme processuali nella motivazione del giudice di merito.
- Quando la Corte d'appello ribalta un'assoluzione, è richiesto che la motivazione sia "rafforzata": il giudice d'appello deve confutare specificamente e puntualmente le ragioni dell'assoluzione e spiegare perché quelle argomentazioni non tengono.
- La mera deduzione di alternative possibili o la proposta di una diversa lettura dei dati di fatto non è sufficiente in Cassazione: il ricorso deve evidenziare profili di illegittimità formale o di manifesta illogicità della motivazione.
- La rinnovazione della prova dichiarativa (es. nuovo esame di testimoni) è un elemento che può giustificare il ribaltamento della decisione di primo grado; la sua corretta esecuzione e valorizzazione rafforza la decisione di condanna in appello.
- Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare la condanna alle spese e, in presenza di colpa nell'atto di impugnazione, il versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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