Ordinanza n. 2516/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Latina, Sezione Seconda, 11 maggio 2026, n. 561.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Latina, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la nota comunale recante l’improcedibilità della CILA e il divieto di esecuzione delle opere
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, deducendo l’erroneità della declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse. Il TAR aveva ritenuto priva di valenza provvedimentale la nota comunale del 3 aprile 2025, con la quale era stata dichiarata improcedibile la CILA presentata per l’allestimento di un’area esterna attrezzata con finalità turistico-ricettiva mediante il posizionamento di elementi rimovibili e stagionali. In appello sono state inoltre riproposte le censure rivolte contro la nota comunale. Il testo non specifica le singole censure di legittimità dedotte nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare incidentale. A un primo sommario esame ha ritenuto possibilemente fondate le censure contro la declaratoria di inammissibilità, rilevando che la nota comunale, in quanto recante il divieto di esecuzione delle opere, appare emanata nell’esercizio del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e dotata di portata lesiva per il destinatario. Ha ritenuto che le ulteriori censure contro la nota presentino profili di complessità da esaminare nel merito. Nel bilanciamento degli interessi ha dato prevalenza all’esigenza dell’appellante di proseguire l’attività economica, anche considerando il carattere rimovibile delle opere. Ha quindi sospeso sia l’esecutività della sentenza appellata sia l’efficacia della nota comunale impugnata in primo grado, fissando l’udienza pubblica di merito al 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; il giudice ne applica la disciplina accogliendo la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.
CILA
La CILA costituisce il titolo edilizio oggetto della nota comunale; il giudice non definisce in via cautelare il regime sostanziale dell’intervento, ma riconosce alla nota che ne vieta l’esecuzione una possibile portata provvedimentale e lesiva.
Massime di principio
- Un atto comunale che, nell’esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia, dichiari improcedibile una CILA e vieti l’esecuzione delle opere può avere natura provvedimentale e portata lesiva, rendendo ammissibile l’impugnazione da parte del destinatario.
- In sede cautelare d’appello, la possibile fondatezza delle censure rivolte contro la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse può giustificare la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado quando l’atto amministrativo impugnato presenti una concreta efficacia lesiva.
- Quando le opere oggetto di CILA sono rimovibili e di uso stagionale, nel bilanciamento cautelare degli interessi può essere attribuita prevalenza all’esigenza dell’operatore economico di dare corso all’attività, nelle more dell’esame di merito delle questioni controverse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 1419/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 1420/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 276/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 277/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 278/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 1464/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →