Sentenza n. 544/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 249/2025 pubbl. il 10/03/2025 RG n. 4141/2024 passata in giudicata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 249/2025, relativa al riconoscimento del beneficio economico di 500 euro mediante attivazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 249/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 1° luglio 2025 ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere il beneficio economico di 500 euro previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, mediante attivazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre alle spese di lite. Poiché l’amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale, la ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’attuazione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza presupposta era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all’amministrazione e non risultava eseguita. Ha quindi assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione, per compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato. In caso di ulteriore inadempimento, ha disposto che l’esecuzione sia curata, entro i successivi sessanta giorni, dal Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o da un funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediarsi su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in 1.000 euro, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico di 500 euro, da attribuire mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
È richiamata con riferimento alla notificazione della sentenza all’amministrazione e agli effetti della notificazione ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un giudicato favorevole, la sua conoscenza legale da parte dell’amministrazione e la mancata esecuzione degli obblighi da esso derivanti, in assenza di elementi ostativi dedotti dall’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e, in caso di persistente inerzia, disporre preventivamente l’intervento di un commissario ad acta, individuandone il soggetto e il termine per l’esecuzione sostitutiva.
- Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato anticipatamente dal giudice dell’ottemperanza, salvo conguaglio sulla base della documentazione relativa all’attività svolta.
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