Cassazione Penale, Ordinanza n. 19525/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili de plano per tardività, rilevando che il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione, decorrente dalla notifica dell'ordinanza, era scaduto il 25 ottobre 2025, mentre il ricorso era stato depositato solo l'8 novembre 2025. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Due soggetti condannati in un procedimento penale hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la loro istanza di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. per poter proporre appello. Nel ricorso hanno dedotto, con i primi due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 175 e 175-bis c.p.p. e agli artt. 3 e 24 Cost.; con il terzo motivo hanno chiesto la disapplicazione degli artt. 4 e 5 della legge 2248/1865, all. E, e del D.M. n. 206/2024, invocando l'applicazione dell'art. 87-bis d.lgs. 150/2022; con il quarto motivo hanno eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022 e dell'art. 1 del D.M. n. 206/2024. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: l'ordinanza era stata pronunciata il 2 ottobre 2025 e notificata il 10 ottobre 2025, mentre il ricorso è stato depositato l'8 novembre 2025, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come base dell'istanza di rimessione in termini per proporre appello
richiamato nei motivi di ricorso insieme all'art. 175 c.p.p.
art. 3 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze
art. 4 legge 2248 del 1865, allegato E
norma della quale i ricorrenti hanno chiesto la disapplicazione
art. 5 legge 2248 del 1865, allegato E
norma della quale i ricorrenti hanno chiesto la disapplicazione
atto regolamentare di cui è stata chiesta la disapplicazione e la cui legittimità è stata contestata
invocato dai ricorrenti come disciplina applicabile; nel quarto motivo ne è stata prospettata l'illegittimità costituzionale del comma 7
art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022
oggetto di eccezione di illegittimità costituzionale
oggetto di eccezione di illegittimità costituzionale
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
norma decisiva: prevede il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione, calcolato dalla notifica
Cassa delle ammende
destinataria della somma di euro 3.000 posta a carico dei ricorrenti a seguito dell'inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine legale decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato è inammissibile, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- Quando l'inammissibilità deriva da tardività manifesta, la Corte può rilevarla de plano e dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
- L'impugnazione tardiva comporta, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
- Le censure relative alla rimessione in termini, alla disciplina transitoria o alla legittimità costituzionale non possono essere esaminate se il ricorso è stato proposto oltre il termine perentorio di impugnazione.
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