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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04641/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato avverso l'ordinanza del 4 luglio 2024 del tribunale di sorveglianza di Sassari. La censura non viene esaminata nel merito perché la Corte rileva un vizio preliminare di forma: l'impugnazione è stata sottoscritta e presentata personalmente dalla parte, in contrasto con la disciplina che, per il ricorso per cassazione, richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La questione decisa riguarda dunque l'ammissibilità formale del ricorso, non il contenuto dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    per il ricorso per cassazione è richiesta la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato, non essendo sufficiente la proposizione personale da parte dell'interessato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato la disciplina del ricorso per cassazione imponendo il ministero tecnico del difensore cassazionista.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, quando soggetto alla disciplina dell'art. 613 c.p.p., è validamente proponibile solo con la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina inammissibilità.
  • L'inammissibilità derivante da difetto di sottoscrizione tecnica comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Quando l'impugnazione è inammissibile per un vizio formale preliminare, la Corte non esamina il merito del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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