Cassazione Civile, Ordinanza n. 36578/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto che la contribuente si era avvalsa della definizione agevolata delle liti pendenti e che la procedura doveva ritenersi perfezionata, essendo decorso il termine del 31 dicembre 2020 senza contestazioni da parte dell'Ufficio. Conseguentemente ha dichiarato estinto il processo e ha disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato un atto di contestazione di sanzioni relative a un indebito rimborso IVA per l'anno 2003. La contestazione riguardava costi sostenuti per lavori di costruzione di un albergo, contabilizzati tra le immobilizzazioni materiali, rispetto ai quali l'Ufficio aveva ritenuto insussistente il requisito dell'ammortizzabilità. Nel corso del giudizio di legittimità la società controricorrente ha chiesto la sospensione del processo, dichiarando di volersi avvalere della definizione delle liti pendenti prevista dall'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
La presentazione dell'istanza di definizione della lite pendente e il decorso del termine previsto senza contestazioni dell'Ufficio determinano il perfezionamento della procedura e comportano l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando la parte che ha interesse alla prosecuzione della controversia aderisce validamente alla definizione agevolata della lite pendente prevista dalla legge e la procedura si perfeziona, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
- Il perfezionamento della definizione delle liti pendenti si verifica se, decorso il termine previsto dalla disciplina applicabile, non risultano contestazioni dell'Amministrazione finanziaria.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
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