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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31154/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non affronta nel merito la responsabilità già affermata dalla Corte d'appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sua affermazione di responsabilità penale, deducendo un vizio di motivazione per la mancata motivazione sulle condizioni per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. La censura viene però ritenuta manifestamente infondata e, inoltre, formulata in modo generico rispetto alle ragioni poste a fondamento della responsabilità accertata nei gradi di merito. Dal testo non risultano il fatto storico contestato né il reato oggetto di condanna.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte esclude che fosse dovuta una specifica motivazione ulteriore sulle condizioni per il proscioglimento immediato, ritenendo la doglianza manifestamente infondata e generica.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicata la conseguenza economica tipica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile quando sia formulata in modo generico e non si confronti con le specifiche ragioni poste a fondamento della decisione di merito.
  • Il controllo di legittimità non può essere sollecitato con censure meramente assertive sulla necessità di una motivazione ex art. 129 c.p.p., se la sentenza impugnata contiene già una motivazione sufficiente sull'affermazione di responsabilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo diversa situazione non emergente, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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