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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20420/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile di una truffa, contestando: 1) la mancanza di querela per il reato di truffa, sostenendo che l'atto presentato dalla persona offesa non integrasse valida querela; 2) la violazione del diritto di difesa per non aver ricevuto dalla cancelleria copia di tutti gli atti del procedimento richiesti; 3) la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, che secondo il ricorrente sarebbe stata frutto di un'erronea valutazione delle prove. Deduce inoltre, in via implicita rispetto al trattamento sanzionatorio, l'illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la volontà punitiva della persona offesa emergeva chiaramente dall'atto indirizzato alla Procura, contenente le espressioni "querela" e "invoco giustizia". Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la doglianza sul mancato rilascio di copia degli atti non risultava previamente dedotta come motivo di appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché mirava a sollecitare una diversa lettura dei fatti e delle prove, operazione riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Ha infine ritenuto immune da vizi la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, mancando allegazioni sulla gravosità o impossibilità dell'adempimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Il reato è trattato come perseguibile a querela, ma la querela può risultare validamente proposta anche da un atto che esprima in modo inequivoco la volontà di punire il colpevole.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le questioni non dedotte come motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 133 c.p.p.

    Non citato.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al risarcimento del danno se non emergono elementi idonei a dimostrare la gravosità o l'impossibilità dell'adempimento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della querela non è necessario l'uso di formule sacramentali: è sufficiente che l'atto della persona offesa esprima in modo univoco la volontà di perseguire penalmente il responsabile.
  • La deduzione in cassazione di questioni nuove, non coltivate nei motivi di appello, è inammissibile quando la legge richiede la previa devoluzione della censura al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno è legittima quando l'imputato non allega elementi concreti sulla gravosità o impossibilità di adempiere.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniRiti alternativi
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

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