Sentenza n. 124/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 776/2024 del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, fissando al SUI un termine entro il quale convocare le parti per la definizione della domanda di conversione del permesso di soggiorno e la sottoscrizione del contratto di soggiorno; nominare, ove occorra, un Commissario ad acta per procedere sostitutivamente alla emanazione del provvedimento amministrativo; fissare una somma di danaro dovuta dalla resistente amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 776/2024, con persistente pendenza del procedimento di conversione del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto, con la sentenza n. 776/2024, l'annullamento del provvedimento con cui lo Sportello Unico Immigrazione aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato stagionale e il connesso permesso di soggiorno, in ragione di discrasie tra due dichiarazioni fiscali del datore di lavoro. La sentenza aveva rilevato un deficit istruttorio, poiché l'amministrazione non aveva considerato il rapporto di lavoro stagionale già instaurato e mai interrotto fino alla naturale scadenza, né verificato la regolarità delle retribuzioni e dei contributi, e aveva imposto la riattivazione dell'istruttoria, in contraddittorio, sulla capacità economica del datore di lavoro e sulla sussistenza dei presupposti per la conversione del titolo. Dedotta la mancata ottemperanza, il ricorrente ha chiesto l'ordine di conclusione del procedimento, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L'amministrazione ha dichiarato di avere riattivato il procedimento, ma ha riconosciuto che le verifiche erano ancora in corso.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato accolto quanto all'obbligo di esecuzione della sentenza n. 776/2024. Il TAR ha ritenuto che la precedente pronuncia non si fosse limitata ad annullare l'atto illegittimo, ma avesse imposto uno specifico effetto conformativo: riattivare e completare l'istruttoria sulla domanda di conversione, senza predeterminare l'esito finale. Poiché il procedimento risultava ancora pendente, l'amministrazione aveva violato tale effetto conformativo. È stato quindi ordinato alla Prefettura di Reggio Calabria di concludere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, incaricato di concludere il procedimento nei trenta giorni successivi all'istanza del ricorrente attestante l'inadempimento, a spese dell'amministrazione. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché il procedimento, sebbene non concluso, era stato riattivato ed era in corso: non sussisteva quindi una completa inattività dell'amministrazione. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione della sentenza amministrativa e dei suoi effetti conformativi.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta; la penalità di mora è stata richiesta ai sensi del comma 4, lettera e), ma negata nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata perché la pendenza del procedimento e la sua riattivazione escludevano la completa inattività dell'amministrazione.
Massime di principio
- La sentenza che annulla un provvedimento per carenza istruttoria può produrre, oltre all'effetto demolitorio, un effetto conformativo vincolante quando impone all'amministrazione di riattivare e completare una specifica istruttoria secondo criteri determinati, pur lasciando impregiudicato l'esito finale del procedimento.
- L'amministrazione non ottempera a una pronuncia con effetto conformativo quando si limita a mantenere il procedimento pendente senza concludere, entro un termine ragionevole o assegnato dal giudice, l'istruttoria e la decisione richieste dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare la conclusione del procedimento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinando il suo intervento all'accertamento dell'inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando l'amministrazione abbia riattivato il procedimento e lo stia concretamente svolgendo, poiché la mera pendenza dell'istruttoria esclude, in assenza di ulteriori elementi, la completa inattività amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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