Cassazione Penale, Ordinanza n. 02021/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio, contestando: (a) vizi di motivazione quanto alla sua partecipazione al reato, sostenendo che il suo comportamento integrasse mera connivenza e non concorso; (b) il diniego dell'ipotesi lieve; (c) sotto quest'ultimo profilo, la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sorretta da plurimi elementi fattuali univoci, valorizzati in reciproca interazione, tali da dimostrare una collaborazione attiva nell'attività di confezionamento dello stupefacente svolta nell'abitazione familiare; ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione dell'ipotesi lieve per la pluralità di sostanze, il quantitativo apprezzabile, l'organizzazione dell'attività, la suddivisione dei ruoli e la disponibilità di strumenti per il trattamento e confezionamento.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice di riferimento per il delitto di detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio, oggetto della condanna confermata in appello e del ricorso in cassazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
L'ipotesi lieve è esclusa quando i dati fattuali denotano una offensività non minima; l'aumento di pena previsto dal comma 5 non amplia le fattispecie già ricomprese, ma ne aggrava soltanto il trattamento sanzionatorio.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
l'illogicità della motivazione [...] è soltanto quella manifesta
In sede di legittimità è censurabile solo la manifesta illogicità della motivazione, percepibile ictu oculi, senza riesame del merito o delle acquisizioni processuali.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non ricorra l'assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione presenti una manifesta illogicità immediatamente percepibile, non essendo consentito alla Corte un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie.
- La distinzione tra mera connivenza e concorso nel reato di stupefacenti può essere desunta da una pluralità di indici fattuali convergenti, quali la disponibilità di strumenti per il confezionamento, la partecipazione alla dispersione della sostanza e la resistenza all'intervento dell'autorità.
- L'ipotesi lieve in materia di stupefacenti può essere esclusa quando le circostanze concrete evidenzino una offensività non minima, valutata sulla base di quantità, varietà delle sostanze, organizzazione dell'attività e ripartizione dei ruoli.
- L'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 opera come criterio di aggravamento sanzionatorio per fattispecie già ricomprese nella disciplina, non come norma idonea ad ampliare il novero dei fatti riconducibili all'ipotesi lieve.
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