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Sentenza

Sentenza del 07/03/2019 n. 1309 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

ACCERTAMENTO - Indagini bancarie - Ammissibilità e rilevanza delle dichiarazioni sostitutive rese da terzi quali elementi indiziari - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'utilizzabilità, nell'ambito di un accertamento tributario fondato anche su indagini bancarie, delle dichiarazioni sostitutive rese da soggetti terzi. Il tema è se tali dichiarazioni siano ammissibili nonostante il divieto di giuramento e prova testimoniale previsto dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La sentenza ha ritenuto ammissibili e rilevanti le dichiarazioni sostitutive rese da terzi. Tali dichiarazioni non costituiscono prova piena e non possono essere equiparate alla prova testimoniale, ma assumono valore di elementi indiziari, utilizzabili insieme agli altri elementi acquisiti per contribuire alla formazione del convincimento del giudice. La decisione è conforme all'orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 22413/2016.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992

    Divieto di giuramento e di prova testimoniale nel processo tributario.

    Il divieto non impedisce di utilizzare dichiarazioni sostitutive rese da terzi come elementi indiziari. Esse non hanno valore di prova testimoniale né piena efficacia probatoria, ma possono concorrere, insieme ad altri elementi, alla decisione del giudice.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le dichiarazioni scritte di terzi possono essere prese in considerazione anche se non costituiscono prova testimoniale, purché siano valutate come semplici indizi.
  • Una dichiarazione sostitutiva, da sola, non è normalmente sufficiente a dimostrare in modo pieno un fatto controverso; la sua efficacia dipende dalla concordanza con ulteriori elementi documentali o presuntivi.
  • Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non esclude ogni informazione proveniente da terzi, ma impedisce di attribuirle il valore e le garanzie proprie della testimonianza formale.
  • In caso di accertamento basato su indagini bancarie, le dichiarazioni di terzi possono rafforzare o indebolire le risultanze bancarie, ma devono essere sottoposte a una valutazione complessiva e critica.
  • La parte che intende contestare tali dichiarazioni dovrebbe evidenziarne l'assenza di riscontri, la genericità, eventuali contraddizioni o l'inattendibilità del dichiarante.

Testo integrale

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