Cassazione Civile, Ordinanza n. 04244/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con contestazione di IRAP, IVA e altre imposte. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria dichiarando di essersi avvalsa della definizione agevolata delle liti prevista dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225, e ha indicato la corrispondenza tra i carichi definanziati e l’avviso oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte ha rilevato che, sulla base della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e della documentazione prodotta, sussisteva l’impegno della parte ricorrente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definanziati. Richiamando il precedente di legittimità citato in ordinanza, ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state poste definitivamente a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi implica l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti; la produzione dell’attestazione di ammissione alla procedura manifesta una rinuncia inequivoca al ricorso.
Legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
Cass. 07/12/2017, n. 27394
Precedente richiamato per affermare che l’adesione alla definizione agevolata comporta estinzione del giudizio in Cassazione per rinuncia implicita al ricorso.
Massime di principio
- L’adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi comporta, se accompagnata dalla documentazione di ammissione, una rinuncia inequivoca ai giudizi pendenti relativi ai medesimi carichi.
- Nel giudizio di cassazione tributaria, la sopravvenuta adesione alla definizione agevolata determina l’estinzione del processo quando risulti la corrispondenza tra i carichi definiti e l’atto impositivo impugnato.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.
Come è indicizzato
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