Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04244/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con contestazione di IRAP, IVA e altre imposte. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria dichiarando di essersi avvalsa della definizione agevolata delle liti prevista dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225, e ha indicato la corrispondenza tra i carichi definanziati e l’avviso oggetto del giudizio.

La decisione

La Corte ha rilevato che, sulla base della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e della documentazione prodotta, sussisteva l’impegno della parte ricorrente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definanziati. Richiamando il precedente di legittimità citato in ordinanza, ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state poste definitivamente a carico delle parti che le avevano anticipate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi implica l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti; la produzione dell’attestazione di ammissione alla procedura manifesta una rinuncia inequivoca al ricorso.

  • l. 1 dicembre 2016, n. 225

    Legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata quale base normativa della definizione agevolata.

  • Cass. 07/12/2017, n. 27394

    Precedente richiamato per affermare che l’adesione alla definizione agevolata comporta estinzione del giudizio in Cassazione per rinuncia implicita al ricorso.

Massime di principio

  • L’adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi comporta, se accompagnata dalla documentazione di ammissione, una rinuncia inequivoca ai giudizi pendenti relativi ai medesimi carichi.
  • Nel giudizio di cassazione tributaria, la sopravvenuta adesione alla definizione agevolata determina l’estinzione del processo quando risulti la corrispondenza tra i carichi definiti e l’atto impositivo impugnato.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.