Ordinanza n. 289/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della Determinazione n. 438 del 30 Marzo 2026 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Lavori Pubblici, Appalti, Automazione, Servizi e Tecnologia – Servizio Appalti del Comune di Francavilla Fontana ha annullato d’ufficio l’aggiudicazione della procedura avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi nel Comune di Francavilla Fontana” – CIG B9D2047155 precedentemente disposta in favore della ricorrente con determinazione n. 310 del 9 Marzo 2026, rettificato in autotutela i verbali di gara e la graduatoria ricalcolando la soglia di anomalia nel valore del 29,84% in luogo del valore del 29,93 precedentemente calcolato e individuato quale miglio ribasso non anomalo quello del 29,83%; 2)della nota prot. 17293 del 30 Marzo 2026, a firma del Responsabile della Fase di Affidamento e del Dirigente dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici – Appalti e contratti, con la quale sono state riscontrate e rigettate le osservazioni presentate dalla ricorrente con nota prot. 17165 del 30 Marzo 2026; 3)del verbale del 01 Aprile 2026 con cui è stata sorteggiata e dichiarata come miglior offerta non anomala quella presentata dalla società GREEN – ROAD s.r.l. - codice fiscale e partita IVA 05153100754; 4)della nota prot. 23848 del 29 Aprile 2026, a firma del Responsabile della Fase di Affidamento e del Dirigente dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici – Appalti e contratti, con la quale non è stata accolta l’istanza del 13 Aprile 2026 con cui la ricorrente ha chiesto l’annullamento in autotutela della determinazione n. 438 del 30 Marzo 2026 con conseguente ripristino dell’originaria aggiudicazione disposta con determinazione n. 310 del 9 Marzo 2026; 5)di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale e/o comunque lesivo degli interesso della ricorrente tra cui: a) la comunicazione di avvio del procedimento prot. 15187 del 18 Marzo 2026; b) della rettifica della soglia di anomalia; c) ove e in quanto lesivo l’avviso di sospensione della gara del 20 Aprile 2026; d) dell’aggiudicazione definitiva della procedura ove disposta; e) ove adottato, del verbale di consegna in via di urgenza in favore dell’operatore economico società GREEN – ROAD s.r.l. - codice fiscale e partita IVA 05153100754 NONCHÉ a) per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto della società VI.FRA. COSTRUZIONI S.r.l. a conseguire l’aggiudicazione della commessa, subentrando, ove del caso, nell’esecuzione della stessa; b) in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla società VI.FRA. COSTRUZIONI S.r.l. per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione e ricalcolo della soglia di anomalia con nuova individuazione dell’offerta migliore non anomala
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui il Comune ha annullato d’ufficio la precedente aggiudicazione in suo favore, rettificato i verbali e la graduatoria e ricalcolato la soglia di anomalia dal 29,93% al 29,84%, individuando come migliore offerta non anomala quella con ribasso del 29,83%, successivamente attribuita a un’altra impresa. Sono stati inoltre impugnati il rigetto delle osservazioni procedimentali, il verbale di sorteggio della nuova migliore offerta non anomala, il rigetto dell’istanza di autotutela e gli ulteriori atti connessi, nonché, in subordine, è stato chiesto il risarcimento del danno. Con un unico motivo articolato, la ricorrente ha contestato il calcolo della soglia di anomalia e l’applicazione dell’art. 54, comma 2, e del Metodo A dell’Allegato II.2 del d.lgs. n. 36/2023. In particolare, ha dedotto la contraddittorietà tra il criterio del cosiddetto "blocco unitario" utilizzato dalla stazione appaltante nel ricalcolo della graduatoria e il dato letterale della disciplina vigente, secondo cui le offerte aventi uguale ribasso devono essere considerate distintamente nei loro singoli valori.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente prima facie il fumus boni iuris. Il Collegio ha ravvisato la sostanziale difformità dell’operato comunale dal chiaro dato letterale dell’Allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023, che impone di considerare distintamente, nei loro singoli valori, le offerte aventi un uguale valore di ribasso. Ha escluso la rilevanza, ai fini della controversia, della giurisprudenza formatasi sulla disciplina previgente, non più vigente, richiamata dall’amministrazione nel provvedimento impugnato. Per effetto dell’accoglimento cautelare, sono stati sospesi gli effetti della determinazione dirigenziale n. 438 del 30 marzo 2026. La trattazione di merito è stata fissata all’udienza pubblica del 26 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 54, comma 2, d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale disciplina applicabile al calcolo della soglia di anomalia nelle procedure di gara per lavori; il TAR ha ritenuto prima facie non conforme l’applicazione amministrativa contestata.
Allegato II.2, Metodo A, d.lgs. 36/2023
le offerte "aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori"
Il dato letterale impone di considerare distintamente i singoli valori delle offerte aventi uguale ribasso, escludendo il criterio del cosiddetto "blocco unitario" utilizzato per il ricalcolo della soglia e della graduatoria.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; il TAR ha accolto l’istanza e sospeso gli effetti dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Nel calcolo della soglia di anomalia secondo il Metodo A dell’Allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023, le offerte aventi un uguale valore di ribasso devono essere considerate distintamente nei loro singoli valori; non è conforme al dato letterale della disciplina vigente accorparle secondo il criterio del cosiddetto "blocco unitario".
- La giurisprudenza elaborata sulla disciplina previgente in materia di calcolo della soglia di anomalia non può essere automaticamente applicata quando il nuovo quadro normativo del d.lgs. n. 36/2023 contiene una diversa e chiara previsione testuale.
- La non conformità prima facie del ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria al Metodo A dell’Allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023 integra un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell’atto di annullamento dell’aggiudicazione.
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