Cassazione Penale, Sentenza n. 35633/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, del 23 gennaio 2026, che aveva respinto il riesame contro il decreto di sequestro probatorio emesso il 17 novembre 2025 dall'Ufficio di Bologna della Procura europea ed eseguito il 19 novembre 2025, dopo perquisizione presso la sede sociale. Il sequestro riguardava apparecchi elettronici utilizzabili come supporti informatici e i dati in essi custoditi, nell'ambito di indagini su ipotizzate violazioni della normativa doganale realizzate attraverso rapporti e transazioni commerciali fraudolenti tra imprese. La ricorrente, pur riconoscendo che il provvedimento era censurabile in cassazione per violazione di legge, ha articolato due motivi sostanzialmente omogenei. Con il primo ha lamentato che il decreto genetico non spiegasse perché fosse necessario sequestrare tutti i dispositivi e non indicasse parole chiave per selezionare i dati rilevanti, così rendendo apparente la motivazione recepita dal Tribunale; ha aggiunto che un'esplicitazione era particolarmente necessaria perché la società era estranea alle indagini. Con il secondo ha contestato che il Tribunale avesse chiarito le finalità investigative — verificare i rapporti con le altre società e accertare l'eventuale attualità delle condotte — senza precisare le modalità e i criteri di selezione dei dati, né consentire così di controllare la proporzionalità del sequestro.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha rigettati. Ha rilevato che il Tribunale aveva descritto le modalità delle ipotizzate frodi doganali e i rapporti economici della società con imprese coinvolte, spiegando la necessità di acquisire documentazione contabile e commerciale ragionevolmente reperibile sui dispositivi aziendali sequestrati. La ricerca non era indiscriminata: il decreto circoscriveva il materiale a documentazione fiscale, contabile ed extracontabile, bancaria e di trasporto, nonché alla corrispondenza e alle comunicazioni relative alle attività di importazione e ai rapporti commerciali indicati. L'assenza di specifiche parole chiave non invalidava quindi il provvedimento, poiché l'oggetto della ricerca era delimitato in modo equivalente. Quanto alla durata, al momento della decisione del riesame i dispositivi erano già stati restituiti previa acquisizione di una copia forense; l'effettiva pertinenza dei dati e la restituzione di quelli non rilevanti potevano essere verificate dopo l'esame della copia. La mancata indicazione iniziale di una durata esatta non determinava pertanto l'illegittimità del sequestro. La società ricorrente è stata condannata, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
potendo il titolare dei beni contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato, ovvero la sua indeterminatezza, mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare l'eventuale decreto di rigetto della istanza di cui sopra davanti alla competente autorità giudiziaria
L'eventuale eccessiva durata o indeterminatezza della durata del sequestro può essere contestata anche successivamente mediante istanza di restituzione, con impugnazione del relativo rigetto.
Il ricorso proposto deve, pertanto, essere rigettato e la ricorrente, in persona del suo legale rappresentante, va condannata, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici deve rispettare la proporzionalità: il decreto deve motivare la necessità di un'acquisizione estesa oppure individuare le informazioni da ricercare e i criteri di selezione del materiale, in modo da consentire il controllo della misura nelle fasi genetica ed esecutiva.
- La delimitazione dell'oggetto della ricerca informatica può essere realizzata mediante l'indicazione delle categorie documentali e dei rapporti cui i dati devono riferirsi; non è indispensabile che il decreto indichi specifiche parole chiave, se tale delimitazione circoscrive effettivamente la ricerca ai dati pertinenti.
- La motivazione sulla funzione probatoria del sequestro può fondarsi sulla descrizione dei rapporti del destinatario con soggetti coinvolti nelle indagini e sulla ragionevole reperibilità, nei dispositivi aziendali, della documentazione contabile e commerciale utile all'accertamento; il coinvolgimento non diretto del destinatario non esclude di per sé la legittimità della misura.
- La mancata predeterminazione nel decreto del termine esatto di durata del sequestro o di tempi inderogabili per l'estrapolazione e l'analisi dei dati non comporta automaticamente l'illegittimità della misura, poiché la durata e la pertinenza dei dati possono essere contestate successivamente con istanza di restituzione.
- Quando i dispositivi sono restituiti dopo la creazione di una copia forense, la verifica dei dati effettivamente rilevanti e la restituzione di quelli non pertinenti possono essere compiute dopo l'esame della copia, secondo le coordinate investigative indicate nel provvedimento.
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