Cassazione Penale, Sentenza n. 10203/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione del principio del contraddittorio: la Corte d'appello avrebbe dichiarato la prescrizione con sentenza predibattimentale emessa de plano, senza garantire il pieno esercizio del contraddittorio e senza celebrazione del dibattimento, configurando una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. in sede d'appello
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando l'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza Iannelli) e la successiva pronuncia della Corte costituzionale n.111/2022, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata. Pur rilevando la problematica della sentenza predibattimentale e la rilevanza della causa estintiva, la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per il prosieguo del giudizio
Norme richiamate
richiamato in relazione al divieto di pronunciare proscioglimento senza il pieno contraddittorio; l'obbligo del giudice di dichiarare subito una causa di non punibilità presuppone pienezza del contraddittorio
norma sulla sentenza predibattimentale di proscioglimento; la Corte ha ritenuto illegittimo il suo utilizzo in appello quando priva le parti del dovuto contraddittorio
artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.
richiamati per dimostrare che le norme processuali d'appello non rinviano alla disciplina della sentenza predibattimentale e che l'appello richiede il rispetto del contraddittorio
art. 568, comma 4, cod. proc. pen. (interpretazione oggetto di censura)
la giurisprudenza precedente aveva interpretato questa disposizione nel senso di escludere l'interesse dell'imputato a impugnare una sentenza di appello predibattimentale che dichiarasse la prescrizione; tale interpretazione è stata ritenuta incostituzionale dalla Corte costituzionale (n.111/2022)
Costituzione, art. 24 e art. 111, secondo comma
richiamati dalla Corte costituzionale per affermare il diritto all'effettivo contraddittorio e alla ragionevole possibilità di difesa anche in sede di impugnazione; la loro tutela ha portato a dichiarare incostituzionale l'interpretazione che negava la legittimazione a ricorrere
Sezioni Unite, sentenza n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli)
affermazione che la sentenza predibattimentale di proscioglimento in appello è incompatibile con il regime dell'appello e con il contraddittorio; ma pur riconoscendo la nullità assoluta della sentenza, aveva ritenuto (in precedenza) la prevalenza della causa estintiva sul vizio, circostanza poi riconsiderata alla luce della Corte costituzionale
Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 2022
ha dichiarato incostituzionale l'interpretazione che impediva all'imputato di proporre ricorso per cassazione avverso sentenza di appello predibattimentale che dichiarasse la prescrizione, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; ha quindi riconosciuto il diritto dell'imputato ad impugnare tali pronunce
Massime di principio
- Una pronuncia di proscioglimento per prescrizione resa in appello 'de plano' senza il pieno contraddittorio è vulnerabile e può essere annullata: il giudice d'appello non può sostituire il processo dibattimentale con una sentenza predibattimentale che escluda il confronto tra le parti
- L'imputato ha interesse e legittimazione a impugnare in Cassazione una sentenza di appello predibattimentale che dichiari la prescrizione: l'interpretazione che ne escludeva l'interesse è stata dichiarata incostituzionale
- In caso di pronuncia predibattimentale irregolare, la Suprema Corte può annullare la decisione; l'ulteriore corso può richiedere la restituzione degli atti o la loro trasmissione alla corte d'appello in diversa composizione per garantire il pieno esercizio del contraddittorio
- Le questioni tra nullità della sentenza (per violazione del contraddittorio) e l'esistenza di cause estintive (es. prescrizione) devono essere valutate tenendo conto della prevalenza dei principi costituzionali che tutelano il diritto di difesa
- Quando si sospetta una dichiarazione di prescrizione emessa senza contraddittorio, è consigliabile proporre impugnazione (inclusa la cassazione) per far valutare dalla Corte di legittimità la correttezza procedurale e la tutela dei diritti costituzionali
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